Il Sole 24 Ore

Procedure concorsual­i con nota di variazione non solo per l’Iva

Crediti non riscossi. In caso di concordato, va indicato l’importo chirografa­rio destinato a non essere soddisfatt­o fin dall’inizio

- Simona Ficola Benedetto Santacroce

In caso di procedura concorsual­e la nota di variazione non può essere di sola Iva e nel caso di concordato l’importo, ad inizio di procedura, non può superare l’ 80% dell’importo fatturato. Questi alcuni dei chiariment­i forniti ieri, in materia di note di variazione dall’agenzia delle Entrate, a Speciale Telefisco.

Dopo aver ricordato che l’articolo 18 del decreto Sostegni- bis ha modificato le disposizio­ni contenute nell’articolo 26 Dpr 633/ 72, introducen­do il comma 3- bis, per consentire al cedente/ prestatore, che non abbia percepito il corrispett­ivo dal cessionari­o/ committent­e assoggetta­to a procedure concorsual­i avviate dal 26 maggio 2021 compreso, di non dover più attendere la conclusion­e delle stesse per poter recuperare in detrazione l’imposta corrispond­ente alla variazione in diminuzion­e del corrispett­ivo non percepito ( imponibile ed imposta), l’Agenzia ha ricordato che la nota di variazione in diminuzion­e del corrispett­ivo può essere emessa già a partire dalla data in cui il cessionari­o/ committent­e è assoggetta­to ad una procedura concorsual­e. Fermo restando ciò, la prima precisazio­ne riguarda le ipotesi di concordato preventivo, già oggetto della circolare 20/ E del 2021, in cui è stato indicato che relativame­nte agli importi che potranno essere oggetto di variazione, a differenza delle altre procedure concorsual­i, la parte dei corrispett­ivi fatturati dai creditori che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti alla procedura è individuat­a in modo specifico fin dal decreto di ammissione, in forza della peculiare disciplina prevista dalla legge fallimenta­re. In particolar­e, la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografa­ri.

Il dubbio era relativo alla possibilit­à, per il creditore, di poter procedere con l’emissione di una nota di variazione per l’intero credito e poi, in caso di soddisfazi­one di parte dello stesso ( anche in misura differente rispetto a quanto indicato nel decreto) procedere all’emissione di una nota di debito per la parte soddisfatt­a, in base al comma 5- bis dell’articolo 26 del decreto Iva. L’Agenzia conferma che il creditore può emettere una nota di variazione in diminuzion­e solo per la quota di credito chirografa­rio destinata a restare insoddisfa­tta, in base alle percentual­i definite dalla procedura, e non per l’intero credito non riscosso. Altro chiariment­o importante riguarda il fatto che la nota di variazione deve essere emessa per variare, in tutto o in parte, il corrispett­ivo non incassato, non potendo essere emessa, con specifico riferiment­o alle procedure concorsual­i, una nota di variazione per la sola imposta, consentita solo laddove si configuri una errata applicazio­ne dell’aliquota.

Qualora quindi la procedura decida comunque di registrare la nota di variazione e di iscrivere al passivo il creditore solo per la parte relativa all’imponibile e non per l’imposta, iscrivendo quindi al passivo solo « la parte relativa all’imponibile » ( sulla base di un titolo ritenuto idoneo dal punto di vista civilistic­o), il creditore che sia soddisfatt­o in tutto o in parte del proprio credito, dovrà emettere una nota di variazione in aumento ripartendo proporzion­almente la somma incassata tra imponibile ed imposta. In tal senso si è già espressa la prassi, sebbene, specularme­nte, con riferiment­o alla nota di variazione in diminuzion­e ( risposta 801/ 2021).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy