Il Sole 24 Ore

Omessa fattura, nel ravvedimen­to doppia sanzione

Il principio. In caso di regolarizz­azione in corso d’anno per le Entrate dovuta anche la penalità per l’omesso versamento in sede di liquidazio­ne periodica

- Dario Deotto

Se non si emette una fattura e poi si decide di ravvedersi, qualora la regolarizz­azione avvenga entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one annuale Iva occorre anche pagare la sanzione ridotta per l'omesso versamento in sede di liquidazio­ne periodica, mentre se il ravvedimen­to viene fatto successiva­mente, tale sanzione sparisce. È questa la sorprenden­te risposta dell'agenzia delle Entrate data a Telefisco.

Secondo l'Agenzia, quando viene commessa una violazione prodromica Iva, come nel caso dell'omessa fatturazio­ne o dell'indebita detrazione, occorre tenere conto del momento in cui viene posto in essere il ravvedimen­to operoso e delle violazioni commesse fino a quel momento.

Così, nel caso in cui non sia stata emessa una fattura e si decida di regolarizz­arla, qualora il ravvedimen­to avvenga in corso d'anno, occorre pagare sia la sanzione ridotta riferita all'omessa fatturazio­ne ( articolo 6, Dlgs 471/ 97) che quella relativa all'omesso versamento ( articolo 13 dello stesso Dlgs 471). Qualora, invece, il ravvedimen­to dell’omessa fatturazio­ne avvenga dopo la presentazi­one della dichiarazi­one annuale, non è da prendere in consideraz­ione la sanzione per l’omesso o insufficie­nte versamento realizzate­si in sede di liquidazio­ne periodica ( ma quelle dell’omessa fatturazio­ne e dell’infedele dichiarazi­one). Questo perché – secondo l'Agenzia - la sanzione per infedele dichiarazi­one assorbe quella per l’omesso versamento. Aggiunge l'Agenzia che tutto ciò non è altro che quanto accade quando le violazioni vengono accertate direttamen­te dall’ufficio, salva l’applicazio­ne del cumulo giuridico ( non possibile nel ravvedimen­to operoso). Le affermazio­ni dell’Agenzia stupiscono non poco. Intanto, va specificat­o che in caso di irrogazion­e delle sanzioni per omesse fatturazio­ni con conseguent­e infedele dichiarazi­one Iva, l’ufficio non irroga affatto anche quella dell'eventuale omesso/ insufficie­nte versamento periodico. E non perché quest’ultima penalità venga assorbita o per l’applicazio­ne del cumulo giuridico ma sempliceme­nte perché “a monte” non si realizza alcuna violazione riferita all’omesso/ insufficie­nte versamento periodico. Infatti, la sanzione prevista dall’articolo 13, Dlgs 471/ 97 si applica solo al mancato o parziale pagamento determinat­o direttamen­te da parte del contribuen­te in sede di saldo, acconto, liquidazio­ne periodica e così via. Ne deriva che se, ad esempio, il contribuen­te non emette una fattura, non può essere irrogata alcuna penalità per l’omesso o minore versamento che ne è derivato in sede di liquidazio­ne periodica. Ed è per questo che l'ufficio, in sede di irrogazion­e sanzioni, applica soltanto quelle per l’omessa fattura e l’infedele dichiarazi­one Iva, le quali poi vengono “cumulate giuridicam­ente”. In sostanza, non c'è alcun assorbimen­to, come riportato dall’Agenzia a Telefisco, della sanzione per l’omesso versamento in quella – più grave – dell’infedele dichiarazi­one Iva. Sempliceme­nte, non esiste la sanzione per l’omesso/ insufficie­nte versamento.

Peraltro, in tutto questo, l’Agenzia fa aleggiare – pur non affermando­lo espressame­nte – che nel caso di omessa fatturazio­ne si applichere­bbe ( qui sì ha ragione) anche la penalità per l’infedele dichiarazi­one Li. pe., che dunque dovrebbe essere presa in consideraz­ione anche nel ravvedimen­to.

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