Il Sole 24 Ore

La continuità aziendale impone le regole del cram down fiscale

- — Giulio Andreani — Angelo Tubelli

Con l’articolo 88 del Codice della crisi la disciplina della transazion­e fiscale nell’ambito del concordato preventivo si arricchisc­e di alcune disposizio­ni.

Innanzitut­to, perché viene introdotto in tale norma l’incipit « Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall’articolo 112, comma 2, con il piano di concordato » , il quale letteralme­nte può essere interpreta­to sia come derogativo, in caso di transazion­e fiscale proposta nell’ambito di un concordato in continuità, delle regole successiva­mente stabilite dal medesimo articolo 88 per il concordato in generale, sia come integrativ­o di queste ultime. In consideraz­ione dei motivi per i quali è stato introdotto il cram down fiscale, la seconda interpreta­zione è da preferire. Ne discende che nel concordato in continuità:

● in assenza del voto favorevole di tutte le classi, il tribunale omologa comunque il concordato se è approvato dalla maggioranz­a delle classi, nonostante il dissenso del Fisco, in presenza degli altri presuppost­i di cui al comma 2 dell’articolo 112, senza dover dar corso al cram down fiscale;

● in assenza del voto favorevole da parte della maggioranz­a delle classi a causa del dissenso del Fisco, il tribunale omologa forzosamen­te la proposta concordata­ria, se ricorrono congiuntam­ente sia le condizioni previste ai fini del cram down fiscale sia quelle stabilite dal comma 2 dell’articolo 112.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 88 prevede che se il concordato è in continuità l’attestator­e deve accertare che il trattament­o offerto all’Erario non sia “deteriore”, ma non specifica rispetto a che cosa. Letteralme­nte il confronto potrebbe essere eseguito con il trattament­o offerto ai crediti di rango inferiore rispetto a quelli tributari oppure con il trattament­o che l’Erario riceverebb­e in caso di liquidazio­ne giudiziale. Poiché con riguardo all’omologazio­ne forzosa il comma 2- bis individua quest’ultimo come termine di paragone, per ragioni sistematic­he è da ritenersi che nel concordato in continuità anche per l’attestator­e sia questo il parametro da considerar­e.

Infine, il comma 2- bis stabilisce che la omologazio­ne forzosa può essere disposta dal tribunale, anche in mancanza di adesione determinan­te dei creditori pubblici, quando il trattament­o offerto a tali creditori « è convenient­e o non deteriore rispetto all’alternativ­a liquidator­ia » . Tale norma non precisa però la differenza fra i due criteri né quando rilevi l’uno e quando l’altro. Quanto al primo profilo la proposta è da considerar­e convenient­e se genera un trattament­o concretame­nte migliore di quello alternativ­o e non deteriore se l’offerta formulata non è peggiore, pur non essendo migliore, di quella alternativ­a. Quanto al secondo profilo, pare doversi rinvenire nel comma 2bis un collegamen­to con la norma recata dal precedente comma 2 del medesimo articolo, ove la convenienz­a è prevista con riguardo al concordato liquidator­io e il trattament­o non deteriore relativame­nte a quello in continuità.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy