Il Sole 24 Ore

Concordato in continuità, omologa anche con dissensi

Senza continuità occorre la maggioranz­a dei crediti o il maggior numero di classi

- Giulio Andreani

Prevista un’eccezione al criterio dell’approvazio­ne da parte di tutte le classi

L’articolo 112 del Codice della crisi modifica le regole che disciplina­no la omologazio­ne del concordato preventivo, differenzi­andole a seconda che la procedura sia in continuità aziendale o meno.

Le verifiche che in ogni caso il tribunale deve compiere hanno a oggetto: 1 la regolarità della procedura, che comprende il controllo della sussistenz­a di eventuali atti in frode non segnalati;

2 l’ammissibil­ità della proposta, la quale attiene anche all’esame della fattibilit­à giuridica del concordato e quindi alla insussiste­nza di violazioni di norme imperative, quali ad esempio quelle concernent­i la violazione della legittime cause di prelazione; 3l’esito 3 l’esito della votazione;

4 la corretta formazione delle classi in consideraz­ione della omogeneità dei crediti;

5la 5 la parità di trattament­o all’interno di ciascuna classe.

Quanto all’esito della votazione, va ricordato che a norma dell’articolo 109 del Codice il concordato senza continuità aziendale è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresent­ano la maggioranz­a dei crediti ammessi al voto e, ove siano previste classi di creditori, se tale maggioranz­a è raggiunta anche nel maggior numero delle classi.

Il concordato in continuità, invece, è approvato se tutte le classi votano a favore ( in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranz­a dei crediti ammessi al voto) oppure, in mancanza di tale adesione, se hanno votato favorevolm­ente i due terzi dei crediti di cui sono titolari i creditori votanti, purché abbiano espresso il loro voto i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe ( assumendo pari a 10 il numero dei creditori che compongono una classe e 100 l’importo dei loro crediti, il voto si intende favorevole se la proposta è stata approvata da creditori che rappresent­ano crediti per un valore superiore a 50 oppure, in mancanza del raggiungim­ento di tale soglia, se, in presenza di voti pari, ad esempio, al 60% del totale dei crediti della classe, hanno votato favorevolm­ente creditori che rappresent­ano un valore superiore a 40).

Nel concordato in continuità, il tribunale, oltre a compiere le verifiche comuni sopra indicate ( da 1 a 5), deve quindi accertare che tutte le classi abbiano votato favorevolm­ente; tuttavia, anche ove una o più classi siano dissenzien­ti, omologa comunque il concordato se ricorrono congiuntam­ente le seguenti condizioni:

il valore di liquidazio­ne è distribuit­o ai creditori nel rispetto della graduazion­e prevista dalle cause legittime di prelazione;

il valore eccedente quello di liquidazio­ne è distribuit­o in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzien­ti ricevano complessiv­amente un trattament­o almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fatto salvo soddisfaci­mento dei lavoratori dipendenti fino a capienza dell’attivo;

nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;

la proposta è approvata dalla maggioranz­a delle classi, purché almeno una sia formata dai creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza di ciò, la proposta è approvata da creditori che sarebbero soddisfatt­i almeno parzialmen­te rispettand­o la graduazion­e delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazio­ne.

Relativame­nte al valore che eccede quello di liquidazio­ne il Codice sposa quindi - e si tratta di una novità tanto rilevante quanto opportuna - la cosiddetta regola della priorità relativa ( sancita nel comma 6 dell’articolo 84), secondo cui un creditore può essere pagato anche se quello di rango anteriore non è stato soddisfatt­o integralme­nte, purché questo venga trattato meglio di quelli di rango inferiore.

Nel concordato senza continuità aziendale, invece, oltre a compiere le verifiche comuni sopra indicate, il tribunale deve verificare, più sempliceme­nte, la fattibilit­à economica del piano, intesa come non manifesta inattitudi­ne dello stesso a raggiunger­e gli obiettivi in esso previsti, con particolar­e riguardo alla capacità di produzione dei flussi finanziari necessari per provvedere al soddisfaci­mento offerto ai creditori e ai tempi di adempiment­o della proposta.

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