Gli Utp crediti privilegiati fuori da piani attestati e accordi di ristrutturazione
L’altra faccia delle garanzie statali sui prestiti in caso di impossibilità a pagare
Il Codice della crisi di impresa si avvia all’entrata in vigore, prevista per il 15 luglio, pur mantenendo gran parte dell'impostazione prevista dal decreto di marzo, che a sua volta modificava, recependo la direttiva Insolvency, un CVodice della crisi risale alla legge delega 155 del 2017 e a una prima pubblicazione nel febbraio 2018. Nel frattempo, sono trascorsi cinque anni e le normative di supporto emergenziale con garanzia pubblica ( Sace e Mcc) hanno trovato ampia applicazione da parte del sistema finanziario, modificato radicalmente la qualità dei passivi delle aziende italiane, con forte rafforzamento del sistema bancario.
Nel corso di tre anni – dalla primavera 2019 a quella 2022 – le garanzie pubbliche ai crediti delle istituzioni finanziarie hanno accompagnato in parte erogazioni di “reale nuova finanza”, e in parte – non piccola – operazioni di rifinanziamento di debiti non scaduti, purché vi fosse una piccola ( 25%) erogazione di nuova finanza. Ferme restando le considerazioni sulla eventuale revocabilità o meno di tali operazioni, vanno esaminate le conseguenze di questi prestiti sul passivo.
Finché l'azienda performa, tali finanziamenti appaiono e sono crediti bancari chirografari, ma appena l'azienda non performa e diventa Utp ( unlikely to pay), ed escussa la garanzia pubblica tra l' 80% e il 90% ( anche 100% in taluni casi), essi si trasformano in un “nuovo” credito, questa volta privilegiato e con grado altissimo. Dr. Jeckill e Mr. Hyde, se si volesse fare un paragone letterario.
Ne consegue un radicale spostamento di equilibrio nel passivo dell'impresa, “creando” un credito con priorità nell'incasso rispetto a quelli dei fornitori, dell'Erario e dell'Inps e talvolta rendendo inevitabile il ricorso al concordato preventivo per risanare la posizione.
Si tratta di un effetto negativo certamente non voluto e che può essere risolto o riducendo ex lege il grado del privilegio dei crediti, oppure – mantenendo tale grado – consentendo la ristrutturazione di tali “nuovi” crediti privilegiati.
Nell'attuale ordinamento, l'unico strumento che consente di ristrutturare i crediti privilegiati è rappresentato dall'articolo 160, comma 2 della legge fallimentare, che è applicabile solo nei concordati preventivi.
In tutti gli altri contesti – di minore gravità – nei quali si ricorre ad accordi di ristrutturazione dei debiti o a piani attestati, non è consentito ristrutturare questi crediti privilegiati, mentre si può ristrutturare altro credito pubblico – Erario e Inps – attraverso la transazione fiscale ex articolo 182- ter della legge fallimentare.
Una possibile soluzione potrebbe essere un intervento legislativo ad hoc che possa estendere la transazione fiscale ( ed il relativo cram down) anche ai crediti per garanzie pubbliche sui prestiti.