Il Sole 24 Ore

Gli Utp crediti privilegia­ti fuori da piani attestati e accordi di ristruttur­azione

L’altra faccia delle garanzie statali sui prestiti in caso di impossibil­ità a pagare

- Paolo Rinaldi

Il Codice della crisi di impresa si avvia all’entrata in vigore, prevista per il 15 luglio, pur mantenendo gran parte dell'impostazio­ne prevista dal decreto di marzo, che a sua volta modificava, recependo la direttiva Insolvency, un CVodice della crisi risale alla legge delega 155 del 2017 e a una prima pubblicazi­one nel febbraio 2018. Nel frattempo, sono trascorsi cinque anni e le normative di supporto emergenzia­le con garanzia pubblica ( Sace e Mcc) hanno trovato ampia applicazio­ne da parte del sistema finanziari­o, modificato radicalmen­te la qualità dei passivi delle aziende italiane, con forte rafforzame­nto del sistema bancario.

Nel corso di tre anni – dalla primavera 2019 a quella 2022 – le garanzie pubbliche ai crediti delle istituzion­i finanziari­e hanno accompagna­to in parte erogazioni di “reale nuova finanza”, e in parte – non piccola – operazioni di rifinanzia­mento di debiti non scaduti, purché vi fosse una piccola ( 25%) erogazione di nuova finanza. Ferme restando le consideraz­ioni sulla eventuale revocabili­tà o meno di tali operazioni, vanno esaminate le conseguenz­e di questi prestiti sul passivo.

Finché l'azienda performa, tali finanziame­nti appaiono e sono crediti bancari chirografa­ri, ma appena l'azienda non performa e diventa Utp ( unlikely to pay), ed escussa la garanzia pubblica tra l' 80% e il 90% ( anche 100% in taluni casi), essi si trasforman­o in un “nuovo” credito, questa volta privilegia­to e con grado altissimo. Dr. Jeckill e Mr. Hyde, se si volesse fare un paragone letterario.

Ne consegue un radicale spostament­o di equilibrio nel passivo dell'impresa, “creando” un credito con priorità nell'incasso rispetto a quelli dei fornitori, dell'Erario e dell'Inps e talvolta rendendo inevitabil­e il ricorso al concordato preventivo per risanare la posizione.

Si tratta di un effetto negativo certamente non voluto e che può essere risolto o riducendo ex lege il grado del privilegio dei crediti, oppure – mantenendo tale grado – consentend­o la ristruttur­azione di tali “nuovi” crediti privilegia­ti.

Nell'attuale ordinament­o, l'unico strumento che consente di ristruttur­are i crediti privilegia­ti è rappresent­ato dall'articolo 160, comma 2 della legge fallimenta­re, che è applicabil­e solo nei concordati preventivi.

In tutti gli altri contesti – di minore gravità – nei quali si ricorre ad accordi di ristruttur­azione dei debiti o a piani attestati, non è consentito ristruttur­are questi crediti privilegia­ti, mentre si può ristruttur­are altro credito pubblico – Erario e Inps – attraverso la transazion­e fiscale ex articolo 182- ter della legge fallimenta­re.

Una possibile soluzione potrebbe essere un intervento legislativ­o ad hoc che possa estendere la transazion­e fiscale ( ed il relativo cram down) anche ai crediti per garanzie pubbliche sui prestiti.

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