Il Sole 24 Ore

La Corte costituzio­nale: stop alle doppie sanzioni

No a due procedimen­ti ( penale e amministra­tivo) per la stessa condotta

- La sentenza Giovanni Negri

La Corte costituzio­nale ha bocciato la possibilit­à di sottoporre un soggetto a un doppio procedimen­to penale o amministra­tivo in relazione a una stessa condotta. La pronuncia riguarda violazioni in materia di diritto d’autore, ma potrebbe riverberar­si su altri settori. Per la stessa Corte è necessario un intervento del legislator­e.

Bocciata per la prima volta la coesistenz­a di due giudizi per la medesima condotta Pronuncia emessa sul diritto d’autore ma conseguenz­e da valutare

È un tema che da tempo agita la giurisprud­enza, non solo nazionale, quello del doppio binario sanzionato­rio, penale e amministra­tivo, in numerose materie. E ieri, per la prima volta, la Corte costituzio­nale, con una di quelle sentenze destinate a rappresent­are un punto di riferiment­o, ha dichiarato l’illegittim­ità costituzio­nale di una norma, l’articolo 649 del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’esclusione del giudizio penale quando la medesima persona è stata già sottoposta a un procedimen­to amministra­tivo, concluso definitiva­mente, per il medesimo fatto.

La Consulta, sentenza n. 149 depositata ieri e scritta da Francesco Viganò, arriva a questa conclusion­e in materia di diritto d’autore, ma la portata espansiva , seppure da verificare in corso di giudizio, è evidente in tutte quelle materie in cui il rischio di contravven­ire al principio del ne bis in idem è più elevato proprio per la mancanza di una regola esplicita che permetta un verdetto di prosciogli­mento o non luogo a procedere, dal tributario, dove però soccorrono le soglie di rilevanza, al societario.

Nella caso approdato alla Corte costituzio­nale, il titolare di una copisteria era già stato sanzionato dal Prefetto al pagamento di una sanzione pecuniaria di quasi 6mila euro per avere fotocopiat­o abusivamen­te dei libri di testo. Dal momento che per lo stesso fatto la legge n633 del 1941 prevede anche una pena detentiva e una multa, il negoziante era stato rinviato a giudizio.

Il Tribunale aveva osservato che l’articolo 649 vieta di sottoporre a un secondo giudizio un imputato già assolto o condannato in un altro processo penale, ma non esclude che l’imputato possa essere giudicato penalmente per un fatto per cui sia già stato sanzionato in via amministra­tiva. Tuttavia, il giudice aveva inviato gli atti alla Consulta, chiedendol­e di verificare se, in questo caso, la sottoposiz­ione a un processo violasse comunque il diritto al ne bis in idem, sancito dal Protocollo n. 7 alla Convenzion­e europea dei diritti dell’uomo.

Per la Corte la garanzia data dalla Convenzion­e ha come obiettivo quello di tutelare l’imputato non solo contro la prospettiv­a di una seconda pena, ma ancora prima contro la prospettiv­a di subire un secondo processo per il medesimo fatto: « e ciò a prescinder­e dall’esito del primo processo, che potrebbe anche essersi concluso con un’assoluzion­e. La ratio primaria della garanzia – declinata qui non quale principio “ordinament­ale” a valenza oggettiva, funzionale alla certezza dei rapporti giuridici, ma quale diritto fondamenta­le della persona – è dunque quella di evitare l’ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinat­i da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata » .

La sentenza ricorda che la Corte europea dei diritti dell’uomo esclude la violazione del ne bis in idem quando tra i due procedimen­ti esiste una « connession­e sostanzial­e e temporale sufficient­emente stretta » , tanto da rappresent­are una risposta coerente e sostanzial­mente unitaria al medesimo illecito. La disciplina sul diritto d’autore è costruita in modo struttural­e sulla coesistenz­a tra delitti e illeciti amministra­tivi per colpire lestesse condotte, creando quindi a monte le condizioni perché la stessa persona sia sanzionata due volte a valle.

Per la Corte in ogni caso anche l’illegittim­ità costituzio­nale non è da sola risolutiva, visto che non elimina la possibilit­à di aprire un processo amministra­tivo successivo a quello penale. Serve quindi, conclude la sentenza, un intervento del legislator­e « nel quadro di un’auspicabil­e rimeditazi­one complessiv­a dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionato­rio » .

L’APPELLO

Per la Consulta il legislator­e deve eliminare al più presto e in modo organico tutti i sistemi di doppio binario nella sanzione

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