La Corte costituzionale: stop alle doppie sanzioni
No a due procedimenti ( penale e amministrativo) per la stessa condotta
La Corte costituzionale ha bocciato la possibilità di sottoporre un soggetto a un doppio procedimento penale o amministrativo in relazione a una stessa condotta. La pronuncia riguarda violazioni in materia di diritto d’autore, ma potrebbe riverberarsi su altri settori. Per la stessa Corte è necessario un intervento del legislatore.
Bocciata per la prima volta la coesistenza di due giudizi per la medesima condotta Pronuncia emessa sul diritto d’autore ma conseguenze da valutare
È un tema che da tempo agita la giurisprudenza, non solo nazionale, quello del doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo, in numerose materie. E ieri, per la prima volta, la Corte costituzionale, con una di quelle sentenze destinate a rappresentare un punto di riferimento, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma, l’articolo 649 del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’esclusione del giudizio penale quando la medesima persona è stata già sottoposta a un procedimento amministrativo, concluso definitivamente, per il medesimo fatto.
La Consulta, sentenza n. 149 depositata ieri e scritta da Francesco Viganò, arriva a questa conclusione in materia di diritto d’autore, ma la portata espansiva , seppure da verificare in corso di giudizio, è evidente in tutte quelle materie in cui il rischio di contravvenire al principio del ne bis in idem è più elevato proprio per la mancanza di una regola esplicita che permetta un verdetto di proscioglimento o non luogo a procedere, dal tributario, dove però soccorrono le soglie di rilevanza, al societario.
Nella caso approdato alla Corte costituzionale, il titolare di una copisteria era già stato sanzionato dal Prefetto al pagamento di una sanzione pecuniaria di quasi 6mila euro per avere fotocopiato abusivamente dei libri di testo. Dal momento che per lo stesso fatto la legge n633 del 1941 prevede anche una pena detentiva e una multa, il negoziante era stato rinviato a giudizio.
Il Tribunale aveva osservato che l’articolo 649 vieta di sottoporre a un secondo giudizio un imputato già assolto o condannato in un altro processo penale, ma non esclude che l’imputato possa essere giudicato penalmente per un fatto per cui sia già stato sanzionato in via amministrativa. Tuttavia, il giudice aveva inviato gli atti alla Consulta, chiedendole di verificare se, in questo caso, la sottoposizione a un processo violasse comunque il diritto al ne bis in idem, sancito dal Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Per la Corte la garanzia data dalla Convenzione ha come obiettivo quello di tutelare l’imputato non solo contro la prospettiva di una seconda pena, ma ancora prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto: « e ciò a prescindere dall’esito del primo processo, che potrebbe anche essersi concluso con un’assoluzione. La ratio primaria della garanzia – declinata qui non quale principio “ordinamentale” a valenza oggettiva, funzionale alla certezza dei rapporti giuridici, ma quale diritto fondamentale della persona – è dunque quella di evitare l’ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata » .
La sentenza ricorda che la Corte europea dei diritti dell’uomo esclude la violazione del ne bis in idem quando tra i due procedimenti esiste una « connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta » , tanto da rappresentare una risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito. La disciplina sul diritto d’autore è costruita in modo strutturale sulla coesistenza tra delitti e illeciti amministrativi per colpire lestesse condotte, creando quindi a monte le condizioni perché la stessa persona sia sanzionata due volte a valle.
Per la Corte in ogni caso anche l’illegittimità costituzionale non è da sola risolutiva, visto che non elimina la possibilità di aprire un processo amministrativo successivo a quello penale. Serve quindi, conclude la sentenza, un intervento del legislatore « nel quadro di un’auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio » .
L’APPELLO
Per la Consulta il legislatore deve eliminare al più presto e in modo organico tutti i sistemi di doppio binario nella sanzione