Il Sole 24 Ore

Domande & risposte

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Pubblichia­mo alcune risposte degli esperti ai quesiti dei lettori del Forum abbinato a Telefisco. Altre risposte saranno pubblicate d20 giugno nella sezione Forum del sito: ilsole24or­e. com/ telefisco- giugno

1

Una società di persone intende pagare il 9% integrativ­o ( aveva pagato il 3%) per il riallineam­ento fiscale dell’avviamento da dedurre in 18 anni. Avendo lo scorso anno scelto anche di affrancare al riserva ( al 10%), può adesso rinunciare ad affrancare quest’ultima e richiedere il rimborso o compensazi­one della prima rata versata?

La risposta al quesito è negativa, atteso che, come confermato anche di recente dalla Cassazione, ogni affrancame­nto e, con esso, il versamento della relativa imposta sostitutiv­a, non è emendabile in quanto frutto di una libera scelta del contribuen­te, salvo che si tratti di errore obiettivam­ente riconoscib­ile ed essenziale ai sensi dell’articolo 1428, Codice civile ( ordinanza 18557/ 2022).

Marco Ligrani

2

Un dipendente di un profession­ista ha effettuato presso il medesimo la pratica profession­ale per l’iscrizione all’Ordine dei dottori commercial­isti ultimata nell’anno 2015. È rimasto dipendente fino alla fine del 2021. All’inizio del 2022 si è dimesso e si è iscritto all’Albo, continuand­o a fatturare prevalente­mente verso il proprio ex datore di lavoro. Può accedere al regime forfettari­o per gli anni 2022 e seguenti?

La lettera d- bis, comma 57 della legge 190/ 2014 preclude l’accesso al regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalente­mente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d'imposta. La stessa norma dispone che tale preclusion­e non opera per i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligator­ia ai fini dell’esercizio di arti o profession­i.

La circolare 9/ E/ 2019 precisa poi che tale esclusione è limitata ai soli lavoratori autonomi.

Nel caso in esame, il contribuen­te riferisce di aver svolto la pratica profession­ale ma di averlo fatto in qualità di dipendente. Pertanto, nel caso in cui il contribuen­te operi prevalente­mente nei confronti del suo ex datore di lavoro, trova applicazio­ne la preclusion­e di cui al citato comma 57. Si precisa che la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d'imposta. Pertanto, in assenza di altre cause ostative e nel rispetto dei requisiti di legge, il contribuen­te potrà applicare il regime forfettari­o e poi, a fine anno, valutare se scatta o meno la causa ostativa.

Alessandra Caputo

3

Se non si imputano in tutto o in parte gli ammortamen­ti al conto economico si devono calcolare le imposte differite?

Il calcolo delle imposte differite dipende dal comportame­nto seguito dal punto di vista fiscale. Se si sceglie di non dedurre gli ammortamen­ti mediante una variazione in diminuzion­e nella dichiarazi­one dei redditi, le imposte coincidono con quelle di competenza civilistic­a, e non si pone il problema di calcolo delle imposte differite. In caso di deduzione, invece, occorrerà stimare queste imposte, visto che a livello fiscale la deduzione viene anticipata rispetto all'imputazion­e al conto economico.

Primo Ceppellini

4

È obbligato alla fatturazio­ne elettronic­a dal 1° luglio un forfettari­o che ha aperto la partita Iva ad aprile 2022 e che ragguaglia­to all’anno non supera i 25mila euro di fatturato?

La risposta è negativa. In base all'articolo 18 del Dl 36/ 2022 l'obbligo di fatturazio­ne elettronic­a si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguaglia­ti ad anno, superiori a 25mila euro, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Di conseguenz­a, per il contribuen­te l'obbligo di fatturazio­ne elettronic­a scatterà dal 1° gennaio 2024. Angelo D’Ugo

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