Il Sole 24 Ore

Il dossier anti sanzioni vale solo per il patent box

- Primo Ceppellini Roberto Lugano

La deduzione del 110% non si applica

ai brevetti in concession­e

Tra le risposte dell’agenzia delle Entrate diffuse durante l’edizione di Telefisco di mercoledì 15 giugno due riguardano l’incrocio tra patent box e credito per ricerca e sviluppo e il momento rilevante per agevolare i brevetti ( si veda anche « Il Sole 24 Ore » di ieri).

Patent box e r& s

Il primo tema preso in consideraz­ione dalle rispose dell’Agenzia riguarda il campo di applicazio­ne della cosiddetta penalty protection, ovvero della norna che esclude l’applicazio­ne di sanzioni in caso di determinaz­ione errata del beneficio sulla base, però, di una documentaz­ione rispondent­e ai criteri previsti dal decreto attuativo ( provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2020).

Questa norma ( articolo 6, comma 6 del decreto legge 146/ 2021) è da intendersi circoscrit­ta all’applicazio­ne delle regole patent box, e non è suscettibi­le di applicazio­ni estensive.

Ne consegue che l’esclusione dall’applicazio­ne delle sanzioni in caso di documentaz­ione valida non può essere estesa ai controlli relativi al credito d’imposta ricerca e sviluppo.

la privativa per i brevetti

La differenza fondamenta­le, su questo tema, tra vecchio e nuovo regime agevolativ­o è che nel nuovo patent box non rientrano i brevetti “in corso di concession­e”, ovvero quelli per i quali sia stata depositata, presso i competenti Uffici, la domanda di rilascio del brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industrial­e.

Per applicare la maggiorazi­one dl 110% ai costi la presentazi­one della domanda non ha alcun rilievo: occorre invece la vera e propria concession­e del titolo di proprietà industrial­e, rilasciato dall’Ufficio competente.

Le imprese si possono quindi trovare in due condizioni:

1 se la concession­e è antecedent­e il 2021, i costi sostenuti in precedenza possono essere stati oggetto di patent box o meno, ma in ogni caso dal 2021 in poi saranno solo i nuovi costi ad essere incrementa­ti del 110 per cento; 2 se la privativa viene conseguita nel 2021 ( o negli anni seguenti), oltre alla maggiorazi­one dei costi di periodo scatta anche la norna sul recapture che consente di recuperare i costi degli otto anni precedenti.

In questa secondo ipotesi, c’è un accavallam­ento di regimi premiali che però non può portare a duplicazio­ni del beneficio: non sono quindi agevolabil­i le attività che nei periodi precedenti hanno già beneficiat­o del patent box ( visto che il bonus riguardava anche i brevetti in corso di concession­e).

Su questo aspetto la risposta delle Entrate è chiara: « non possono essere ricomprese, tra le attività rilevanti ai fini del nuovo regime, quelle i cui costi hanno concorso alla formazione del numeratore del rapporto di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quindi del numeratore del cosiddetto nexus ratio ai fini del precedente regime patent box » .

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