Il Sole 24 Ore

Il cedente è responsabi­le di fattura con Iva per beni oggettivam­ente indetraibi­li

In questi casi il cessionari­o non può spendere parte del plafond

- Anna Abagnale Benedetto Santacroce

Le procedure per regolarizz­are lo splafoname­nto valgono anche per gli acquisti senza Iva, con lettera d'intento, di beni e servizi per i quali l'imposta è oggettivam­ente indetraibi­le con responsabi­lità indiretta anche del cedente.

Tra i chiariment­i che arrivano dall' agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco, la risposta alla domanda su quale sia la procedura per correggere la fattura ricevuta dall'esportator­e abituale senza addebito dell'Iva in caso di indetraibi­lità oggettiva fornisce finalmente un'indicazion­e ufficiale circa la strada da seguire qualora il contribuen­te incorra in questo tipo di violazione.

La facoltà prevista all'articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/ 72, che consente all'esportator­e abituale, nei limiti del plafond, di effettuare acquisti senza applicazio­ne dell'Iva, non è illimitata. Secondo quanto previsto dalla circolare 145/ E/ 1998, un limite è rappresent­ato dagli acquisti di quei beni e servizi per i quali l'articolo 19 e seguenti del Dpr 633/ 72 prevedono un'indetraibi­lità oggettiva. Si tratta, ad esempio, degli aeromobili e relativi componenti, beni di lusso, navi ed imbarcazio­ni da diporto e relativi componenti e cambi ( se tali beni non sono oggetto della propria attività), autoveicol­i ( detraibili­tà limitata al 40%), carburante ( detraibili­tà nei limiti in cui l'Iva è detraibile relativa all'acquisto del veicolo è destinato) eccetera.

Ebbene, tali beni non possono essere acquistati senza Iva in presenza di una lettera d'intento in quanto, contrariam­ente, si creerebbe un effetto distorsivo per cui gli esportator­i abituali potrebbero acquistare, senza pagare l'Iva, nelle ipotesi in cui, per legge, dovrebbero restare incisi dell'imposta.

La sanzione in cui si incorre nel caso della descritta violazione è quella prevista all'articolo 7, comma 4, Dlgs 471/ 97, ovvero dal 100 al 200% dell'imposta.

Chiara la disciplina, le procedure da utilizzare per correggere eventuali irregolari­tà, secondo l'Amministra­zione finanziari­a, sono quelle previste dalla risoluzion­e 16/ E/ 2017, le stesse attuabili in caso di splafoname­nto, ovvero: la richiesta al cedente/ prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell'Iva ( articolo 26, comma 1, Dpr 633/ 72) o, in alternativ­a, l'emissione di un'autofattur­a ( in questo caso però rendendo l'Iva indetraibi­le sull'acquisto).

Le Entrate chiariscon­o anche che, rispetto a tale irregolari­tà, il cedente non è esente da responsabi­lità. Anzi, sembrerebb­e che, laddove si tratta di un'operazione per la quale l'Iva è oggettivam­ente indetraibi­le, la fattura non imponibile in base all'articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/ 72 non consente al fornitore di dimostrare la sua buona fede. Pertanto, è doveroso per il fornitore avere una conoscenza piena circa le ipotesi di indetraibi­lità oggettiva che dipendono indubbiame­nte da caratteris­tiche e peculiarit­à dell'acquirente ( ad esempio, questi potrebbe acquistare un autoveicol­o nell'esercizio della propria attività d'impresa e avere Iva detraibile al 100% oppure no e, quindi, beneficiar­e di una detraibili­tà parziale del 40%). In altre parole, il cedente/ prestatore deve inevitabil­mente provvedere ad acquisire anche tali ulteriori dati che riguardano l'esportator­e abituale, se non vuole incorrere nei profili sanzionato­ri collegati all'irregolare fatturazio­ne ed omesso versamento dell'imposta.

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