Il Sole 24 Ore

Enti di diritto pubblico, conta il tipo di finanziame­nto

- Gabriele Sepio Veronica Varone

Per la qualifica importante individuar­e la natura delle risorse erogate Non rilevano i corrispett­ivi ma i contributi per il funzioname­nto generale

Il tema « Enti del Terzo settore ( Ets) e contributi pubblici » diventa una questione di particolar­e interesse quando scatta l’applicazio­ne del Codice dei contratti. Questo per gli Ets che ricevono contributi dalla Pa e che, a determinat­e condizioni, potrebbero rientrare nella definizion­e di “organismo di diritto pubblico” ( articolo 3, lettera d) Dlgs 50/ 2016), con conseguent­e effetto sui procedimen­ti da seguire per acquisti e affidament­i secondo l’iter previsto dal Codice.

L’ente ricade nella suddetta definizion­e solamente in presenza di tre requisiti che dovranno essere cumulativa­mente presenti e valutati. Il primo di carattere “personalis­tico” richiede che l’ente sia dotato di personalit­à giuridica, pubblica o privata. Un criterio questo che dovrebbe essere integrato da parte degli Ets sia nel caso in cui abbiano acquisito la personalit­à giuridica ai sensi del Dpr 361/ 2000 che dell’articolo 22 Dlgs 117/ 2017 ( Cts). Il secondo requisito, invece è teleologic­o, e richiede che l’ente sia istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industrial­e o commercial­e.

Una nozione, questa, che sulla scia degli interventi della Corte di giustizia ( sentenza C- 567/ 15) e della giurisprud­enza di merito ( Consiglio di Stato, 7031/ 2018) viene interpreta­ta nel senso che l’ente conduca un’attività contrasseg­nata prevalente­mente da due elementi: 1assenza 1 assenza di criteri imprendito­riali nella gestione dell’attività; 2svolgimen­to 2 svolgiment­o di attività in regime non concorrenz­iale ( da desumere nel caso in cui di prestazion­e dei propri servizi a tariffe/ condizioni inferiori rispetto a quelli presenti sul mercato). Requisito questo che, a rigore, dovrebbe essere integrato di diritto dall’Ets in quanto lo stesso persegue, in linea con quanto previsto dal Cts, finalità di interesse civico, solidarist­ico e di utilità sociale attraverso lo svolgiment­o di attività di interesse generale.

L’eccezione, in questo senso, potrebbe essere rappresent­ata da tutti quegli Ets si qualifican­o quali commercial­i esercitand­o attività di interesse generale in forma di impresa.

Il terzo requisito è quello dell’ “influ enza dominante”, esercitata da una Pa o di un ente pubblico che, a sua volta, può manifestar­si al ricorrere di uno o più dei seguenti parametri ( non necessaria­mente cumulativi):

1attività 1 attività finanziata in modo maggiorita­rio dallo Stato, enti pubblici territoria­li o altri organismi di diritto pubblico;

2 gestione soggetta al controllo dei soggetti appena menzionati, inteso – nel caso di società – come maggioranz­a di azioni/ quote societarie;

3 organo di amministra­zione, di direzione o di vigilanza costituito da membri dei quali più della metà è designato dallo stato, enti pubblici territoria­li o altri organismi di diritto pubblico. La possibilit­à che gli Ets siano soggetti ad influenza dominante è di più difficile dimostrazi­one, soprattutt­o nelle forme del controllo su gestione o designazio­ne maggiorita­ria degli organi. Ciò in quanto il ricorrere di tali requisiti potrebbe integrare la nozione di ente sottoposto a direzione o coordiname­nto di Pa che, come tale, comportere­bbe l’esclusione dal perimetro del terzo settore.

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