CRI, IL COMITATO NAZIONALE APPLICA IL CODICE DEI CONTRATTI
Tutti conoscono la Croce rossa italiana ( Cri), l’attività che svolge e le funzioni che assolve. La sua rilevanza, riconosciuta a livello globale, fa sì che sia sinonimo di “soccorso”.
Se sul fronte di cosa fa e del suo impatto sociale, vi è poco da dire parlando i fatti, molto invece vi è da dire con riferimento al regime giuridico alla stessa applicabile.
La Cri, frutto della riorganizzazione dell’ente pubblico disposta con decreto legislativo 178/ 2012, è oggi un’associazione dotata di personalità di diritto privato ( articolo 1, comma 1) e attratta nel perimetro del terzo settore ( menzionata all’articolo 99 del Codice del terzo settore ) quale organizzazione di volontariato. Al tempo fa parte del Movimento internazionale di Croce rossa e della Mezzaluna rossa ed è struttura operativa di protezione civile ( decreto legislativo 1/ 18).
Al solo Comitato nazionale si applicano però qualifiche ulteriori. In base all’articolo 41 del Codice del terzo settore è Rete associativa nazionale affiliando più di 500 Comitati Cri sul territorio nazionale.
Tra le molte vesti giuridiche indossate vi è anche, sempre solo per il Comitato nazionale, quella di organismo di diritto pubblico da cui discende l’obbligo di osservare le regole del Codice dei contratti pubblici per comprare beni o servizi sul mercato o svolgere lavori.
A queste regole il Comitato nazionale si è autovincolato sin dalla sua privatizzazione per via precauzionale e per massima trasparenza, anche se conferme espresse vi sono state solo di recente, dalla Corte dei conti nella relazione annuale al Parlamento per la gestione 2019 e da Anac in una delibera di obblighi di pubblicità ( 751/ 21).
Con riferimento ai requisiti previsti ai fini della qualifica di organismo di diritto pubblico va detto che quello “personalistico” e “teleologico” sono attribuiti di diritto al Comitato nazionale dal decreto legislativo 178/ 2012.
Il requisito dell’influenza dominante sotto forma di finanziamento maggioritario dallo Stato, invece ha carattere contingente, nel senso che va verificato di volta in volta.
Dal 2017 e fino al bilancio
2021, effettivamente, la voce di entrata più significativa è stata di natura pubblica, da ricondursi in prevalenza alle convenzioni sottoscritte con i ministeri della Salute e della Difesa per il finanziamento delle attività di pubblico interesse.
Il contributo attribuito dalle convenzioni citate, previste per legge, si accompagna a un analitico sistema di rendicontazione delle spese e, dunque, pur non qualificandosi come corrispettivo, non è comunque a fondo perduto.
In conclusione, a differenza delle altre qualifiche giuridiche assegnate alla Cri quella di organismo di diritto pubblico è per sua natura duttile: il fatto che il Comitato nazionale lo sia stato finora non vuol dire che lo sarà per sempre.
Anzi, proprio gli ultimi dati di bilancio registrano una leggera inversione di tendenza nel rapporto tra i fondi ( pubblici e privati) e un’attrazione di sempre maggiori fondi privati. Chissà che proprio i prossimi esercizi finanziari non cambino le carte in tavola.