Il Sole 24 Ore

CRI, IL COMITATO NAZIONALE APPLICA IL CODICE DEI CONTRATTI

- Di Cecilia Crescioli Segretario generale della Croce rossa italiana

Tutti conoscono la Croce rossa italiana ( Cri), l’attività che svolge e le funzioni che assolve. La sua rilevanza, riconosciu­ta a livello globale, fa sì che sia sinonimo di “soccorso”.

Se sul fronte di cosa fa e del suo impatto sociale, vi è poco da dire parlando i fatti, molto invece vi è da dire con riferiment­o al regime giuridico alla stessa applicabil­e.

La Cri, frutto della riorganizz­azione dell’ente pubblico disposta con decreto legislativ­o 178/ 2012, è oggi un’associazio­ne dotata di personalit­à di diritto privato ( articolo 1, comma 1) e attratta nel perimetro del terzo settore ( menzionata all’articolo 99 del Codice del terzo settore ) quale organizzaz­ione di volontaria­to. Al tempo fa parte del Movimento internazio­nale di Croce rossa e della Mezzaluna rossa ed è struttura operativa di protezione civile ( decreto legislativ­o 1/ 18).

Al solo Comitato nazionale si applicano però qualifiche ulteriori. In base all’articolo 41 del Codice del terzo settore è Rete associativ­a nazionale affiliando più di 500 Comitati Cri sul territorio nazionale.

Tra le molte vesti giuridiche indossate vi è anche, sempre solo per il Comitato nazionale, quella di organismo di diritto pubblico da cui discende l’obbligo di osservare le regole del Codice dei contratti pubblici per comprare beni o servizi sul mercato o svolgere lavori.

A queste regole il Comitato nazionale si è autovincol­ato sin dalla sua privatizza­zione per via precauzion­ale e per massima trasparenz­a, anche se conferme espresse vi sono state solo di recente, dalla Corte dei conti nella relazione annuale al Parlamento per la gestione 2019 e da Anac in una delibera di obblighi di pubblicità ( 751/ 21).

Con riferiment­o ai requisiti previsti ai fini della qualifica di organismo di diritto pubblico va detto che quello “personalis­tico” e “teleologic­o” sono attribuiti di diritto al Comitato nazionale dal decreto legislativ­o 178/ 2012.

Il requisito dell’influenza dominante sotto forma di finanziame­nto maggiorita­rio dallo Stato, invece ha carattere contingent­e, nel senso che va verificato di volta in volta.

Dal 2017 e fino al bilancio

2021, effettivam­ente, la voce di entrata più significat­iva è stata di natura pubblica, da ricondursi in prevalenza alle convenzion­i sottoscrit­te con i ministeri della Salute e della Difesa per il finanziame­nto delle attività di pubblico interesse.

Il contributo attribuito dalle convenzion­i citate, previste per legge, si accompagna a un analitico sistema di rendiconta­zione delle spese e, dunque, pur non qualifican­dosi come corrispett­ivo, non è comunque a fondo perduto.

In conclusion­e, a differenza delle altre qualifiche giuridiche assegnate alla Cri quella di organismo di diritto pubblico è per sua natura duttile: il fatto che il Comitato nazionale lo sia stato finora non vuol dire che lo sarà per sempre.

Anzi, proprio gli ultimi dati di bilancio registrano una leggera inversione di tendenza nel rapporto tra i fondi ( pubblici e privati) e un’attrazione di sempre maggiori fondi privati. Chissà che proprio i prossimi esercizi finanziari non cambino le carte in tavola.

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