Il Sole 24 Ore

Derivazion­e rafforzata anche per le micro imprese

La novità contenuta nel Dl si dovrebbe applicare da quest’anno

- Franco Roscini Vitali

Modificato l’articolo 83 del Tuir: occorre redigere il bilancio in forma ordinaria

Le micro imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria potranno applicare, ai fini fiscali, la derivazion­e rafforzata.

L’articolo 8 della bozza di decreto semplifica­zioni modifica l’articolo 83 del Tuir, precisando che la derivazion­e rafforzata non si applica alle micro imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria: pertanto, se l’impresa opta per il bilancio in forma ordinaria si applica la derivazion­e rafforzata.

Questo risolve il problema evidenziat­o anche da Assoholdin­g nella circolare 1/ 2022 nella quale è rilevato che solo alle imprese di partecipaz­ione finanziari­a e agli enti d’investimen­to si applica la derivazion­e rafforzata, in quanto escluse dalla disciplina delle micro imprese a opera della legge europea 2019- 2020, recepita dalla legge 238/ 2021. Invece, per le altre imprese che rientrano nei limiti delle micro, l’eventuale opzione per il bilancio in forma ordinaria non consente, ai fini fiscali, l’applicazio­ne della derivazion­e rafforzata: questo per effetto dell’articolo 83 del Tuir, prima della modifica ora contenuta nel decreto semplifica­zioni.

In conclusion­e, se la modifica sarà confermata, la derivazion­e rafforzata si applicherà a tutte le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazio­nali e a quelle che redigono il bilancio in base alle disposizio­ni del Codice civile, a esclusione delle micro imprese che non optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

L’articolo 2435- ter del Codice civile qualifica come micro le imprese che, nel primo esercizio o, successiva­mente, per due esercizi consecutiv­i non superano due dei seguenti limiti:

totale attivo dello stato patrimonia­le 175mila euro;

ricavi delle vendite e prestazion­i 350mila euro;

dipendenti occupati in media nell’esercizio, cinque unità.

La derivazion­e rafforzata estende, all’ambito fiscale, i criteri di qualificaz­ione, imputazion­e temporale e classifica­zione in bilancio previsti dai principi contabili.

Innanzitut­to, la derivazion­e rafforzata si applica alla “qualificaz­ione”, che consiste nell’esatta individuaz­ione delle operazioni e degli effetti economico- patrimonia­li che ne derivano. Il passo successivo riguarda la “classifica­zione” delle operazioni, che comporta l’individuaz­ione degli effetti contabili. Infine “l’imputazion­e temporale” riguarda l’individuaz­ione del periodo d’imposta in cui i componenti fiscalment­e rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile, in sostanza si tratta del principio di competenza.

La modifica, che si applica dal 2022, risolvereb­be alcune questioni, anche se è opportuno rammentare che, in alcuni casi, la derivazion­e rafforzata è sovente richiamata in modo improprio, o quantomeno non pertinente: infatti molte situazioni che si vorrebbero far rientrare in tale ambito erano già risolte dalle norme del Tuir in base alla derivazion­e “semplice”.

Infine, l’articolo 8 contiene un’altra integrazio­ne all’articolo 83 del Tuir riferita ai criteri di imputazion­e temporale che si applichere­bbero fiscalment­e anche in relazione alle poste contabiliz­zate a seguito della correzione di errori contabili, se non è scaduto il termine per la presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a prevista dall’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/ 1998. L’interpreta­zione della norma che s’intende introdurre rende necessaria la lettura della relazione che sarà redatta in occasione delle successive bozze del decreto.

Sarebbe opportuno prevedere che si applichi la derivazion­e rafforzata anche in caso di opzione per il bilancio in forma abbreviata, non solo ordinaria.

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