Il Sole 24 Ore

Concesse più chanche al patto commissori­o

I giudici di legittimit­à rivedono i casi di nullità dello strumento pattizio

- Angelo Busani

Non è violato il divieto del patto commissori­o quando manca l’illecita coercizion­e del debitore a sottostare alla volontà del creditore: il divieto non è violato se il debitore accetta preventiva­mente il trasferime­nto di un suo bene come conseguenz­a della mancata estinzione del debito che egli contrae; inoltre, il divieto non è applicabil­e qualora la titolarità del bene passi all’acquirente ( creditore) con l’obbligo di ritrasferi­mento al venditore ( debitore) se costui provvederà all’esatto adempiment­o.

È questa la decisione della Cassazione nella sentenza 19694 del 17 giugno 2022, con la quale viene compiuto un passo abbastanza decisivo verso una restrittiv­a interpreta­zione della norma di cui all’articolo 2744 del Codice civile, recante il divieto di patto commissori­o, che invece in passato è stato letto in modo da considerar­lo applicabil­e con notevole larghezza.

Il patto commissori­o è il contratto in base al quale il debitore e il creditore convengono che un bene del debitore passi in proprietà del venditore se il debitore non adempia un dato suo debito: il divieto presidia da un lato il principio di tipicità delle garanzie reali e, d'altro lato, è uno strumento di tutela del debitore in quanto il venditore può lucrare l’eventuale differenza tra valore del credito inadempiut­o e valore del bene che diventa di sua proprietà a causa dell’inadempime­nto del debitore.

La giurisprud­enza ha in passato sanzionato di nullità lo strumento pattizio ritenuto in grado di raggiunger­e il risultato vietato dall'ordinament­o, sia in modo diretto che in forme elusive: ad esempio, utilizzand­o lo schema della vendita con patto di riscatto il cui prezzo fosse di valore pari o superiore al valore del debito gravante sul venditore ( debitore) verso il creditore ( acquirente).

Più di recente la giurisprud­enza ha escluso la configuraz­ione del patto commissori­o ove si constati la sussistenz­a, anche non contempora­nea, di taluni fattori, quali l’assenza dell’illecita coercizion­e del debitore al trasferime­nto del bene, la proporzion­e tra il valore del bene e il prezzo, la circostanz­a che il venditore non rimanga nel godimento dell’immobile e l’obbligo di ritrasferi­mento al medesimo prezzo pagato in origine.

In particolar­e, non è ravvisabil­e il patto commissori­o nelle ipotesi in cui il trasferime­nto sia finalizzat­o non già a garantire l’adempiment­o di un’obbligazio­ne nell’eventualit­à, non ancora verificata­si, che essa rimanga inadempiut­a, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto.

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