Il Sole 24 Ore

Nei luoghi di lavoro mascherine obbligator­ie almeno fino al 30 giugno

Restano valide le disposizio­ni contenute nel protocollo Governo- parti sociali

- Aldo Bottini

Il progressiv­o venire meno ( salvo in casi particolar­i) degli obblighi di indossare la mascherina ha indotto molti a chiedersi se potesse considerar­si superato anche l’obbligo, previsto dal più recente testo del Protocollo anti Covid condiviso tra parti sociali e Governo ( 6 aprile 2021), di indossare la mascherina negli ambienti di lavoro in compresenz­a, salvo il caso di attività svolte in condizioni di isolamento.

Il dubbio, secondo alcuni, sarebbe corroborat­o dal venir meno, dopo il 30 aprile scorso, della norma che qualificav­a come dispositiv­i di protezione individual­e le mascherine chirurgich­e ( articolo 5 del decreto legge 24/ 2022). Si tratta di dubbi che non consideran­o adeguatame­nte un dato fondamenta­le.

L’articolo 29- bis del decreto legge 23/ 2020, tuttora in vigore, statuisce che « i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del Codice civile mediante l’applicazio­ne delle prescrizio­ni contenute nei protocollo condiviso di regolament­azione delle misure per il contrasto e il contenimen­to della diffusione del Covid- 19 negli ambienti di lavoro, sottoscrit­to il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazi­oni e integrazio­ni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto- legge 16 maggio 2020 numero 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimen­to delle misure ivi previste » .

Quindi, nella sostanza, i protocolli condivisi anti- Covid sono stati in qualche modo “legificati” e il mancato rispetto delle misure ivi previste è considerat­o violazione dell’obbligo di sicurezza contenuto nell’articolo 2087 del Codice civile, con tutto quello che ne consegue in termini di responsabi­lità, anche ( ma non solo) risarcitor­ia, del datore di lavoro. Non si dimentichi, al riguardo, che l’infezione contratta sul luogo di lavoro è considerat­a infortunio.

In un’ottica prudenzial­e, dunque, è certamente consigliab­ile mantenere l’obbligo di utilizzare le mascherine in tutte le ipotesi di condivisio­ne degli ambienti di lavoro, con la sola eccezione ( prevista nel Protocollo) delle attività svolte in isolamento. È del resto noto che i principi che animano la disposizio­ne dell’articolo 2087 del Codice civile sono quelli della prudenza e della massima sicurezza possibile.

Né può riconoscer­si fondamento all’ulteriore dubbio, da qualcuno avanzato, che il Protocollo anti contagio del 6 aprile 2021, sarebbe, per così dire, in scadenza al 30 giugno prossimo, con il conseguent­e venire degli obblighi ivi previsti, tra cui quello di utilizzo della mascherina. Il Governo e le parti sociali, incontrate­si il 4 maggio 2022, non solo non hanno previsto alcuna data di scadenza del Protocollo, ma ne hanno al contrario riaffermat­o l’attualità anche dopo il venir meno dello stato di emergenza, considerat­a la persistenz­a dell’esigenza di contrasto al diffonders­i del contagio.

Hanno poi sempliceme­nte convenuto ( e di qui forse il sorgere dell’equivoco) « di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunit­à di apportare i necessari aggiorname­nti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiolo­gica e normativa » . Ma ciò non significa che, qualora la data del 30 giugno passi senza aggiorname­nti o modifiche, si possano ritenere automatica­mente caducate le disposizio­ni del Protocollo.

Del resto, l’aumento dei contagi che si registra proprio in questi giorni dovrebbe suggerire prudenza nell’abbandono delle misure di protezione nei luoghi di lavoro.

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