« Riconosciuta la sofferenza di chi è soggetto a due processi »
Vittorio Manes. Gli effetti della sentenza della Consulta sul doppio binario
Professor Vittorio Manes, la Corte costituzionale, davanti alla quale ha discusso la questione, con la prima pronuncia di illegittimità sull’intreccio penale-amministrativo, sembra estendere il perimetro delle garanzie assicurate dal principio del ne bis in idem.
È così, è una pronuncia esemplare, sia dell’alto dialogo con le Corti sovranazionali, sia della capacità della Consulta di assicurare più ampia ed effettiva tutela ai diritti individuali, dopo che la giurisprudenza europea è stata un po’ troppo esitante e con eccessive battute d’arresto. Trova pieno riconoscimento una considerazione del ne bis in idem attenta non solo al profilo del complessivo trattamento sanzionatorio, ma all’elevato grado di sofferenza cui è soggetta la persona sottoposta a un doppio procedimento penale e amministrativo- punitivo. La duplicazione di procedimenti per lo stesso fatto, in linea di principio, vulnera la garanzia del ne bis in idem. Le eccezioni sono tollerabili solo sulla base di presupposti molto stringenti. Così, la stretta connessione materiale deve essere tale da non duplicare l’attività probatoria, e la connessione cronologica tra i procedimenti, anch’essa tra i criteri che possono rendere legittimo il doppio binario, va ora letta non solo alla luce della contestuale partenza, ma anche alla luce della protrazione del secondo procedimento una volta che il primo sia terminato. Elemento che può assumere portata decisiva, visto che il penale di regola ha lunghezza molto più estesa.
Si tratta di principi che potranno avere un valore anche in altri settori del diritto penale, oltre a quello della tutela del diritto d’autore?
Credo proprio di sì. Nel market abuse, per esempio, il legislatore ha affastellato norme penali sempre più pesanti e misure amministrative che per molti versi lo erano anche di più. È evidente che c’è uno squilibrio cui si è cercato di rimediare, di recente, introducendo la possibilità di scomputo, generalmente nel penale, delle sanzioni inflitte nell’amministrativo.
Ora però questo non basta più, la Corte invita a considerare anche il tema della complementarità di scopi e della durata complessiva del dual proceedings, non solo quello della pena. Ma conseguenze potranno verificarsi anche nei settori dell’urbanistica, del tributario, della sicurezza del lavoro.
È verosimile che, sulla base delle conclusioni, ma soprattutto delle argomentazioni della Corte costituzionale, nelle prossime settimane si diffonderanno le richieste di sollevare nuove questioni di legittimità?
È possibile. Certo si avvia al declino il modello di convergenza - su uno stesso fatto - di un doppio procedimento sanzionatorio, con sanzioni amministrative “armate” sovrapposte a sanzioni penali. Ora il legislatore dovrà progettare un nuovo equilibrio in diversi ambiti perché da adesso in poi i criteri di valutazione sulla legittimità del “doppio binario” sono diventati più rigorosi: questa decisione ne fa una sorta di “sorvegliato speciale” ammissibile solo eccezionalmente, e sulla base di limiti ben precisi.