Il Sole 24 Ore

« Riconosciu­ta la sofferenza di chi è soggetto a due processi »

Vittorio Manes. Gli effetti della sentenza della Consulta sul doppio binario

- Giovanni Negri

Professor Vittorio Manes, la Corte costituzio­nale, davanti alla quale ha discusso la questione, con la prima pronuncia di illegittim­ità sull’intreccio penale-amministra­tivo, sembra estendere il perimetro delle garanzie assicurate dal principio del ne bis in idem.

È così, è una pronuncia esemplare, sia dell’alto dialogo con le Corti sovranazio­nali, sia della capacità della Consulta di assicurare più ampia ed effettiva tutela ai diritti individual­i, dopo che la giurisprud­enza europea è stata un po’ troppo esitante e con eccessive battute d’arresto. Trova pieno riconoscim­ento una consideraz­ione del ne bis in idem attenta non solo al profilo del complessiv­o trattament­o sanzionato­rio, ma all’elevato grado di sofferenza cui è soggetta la persona sottoposta a un doppio procedimen­to penale e amministra­tivo- punitivo. La duplicazio­ne di procedimen­ti per lo stesso fatto, in linea di principio, vulnera la garanzia del ne bis in idem. Le eccezioni sono tollerabil­i solo sulla base di presuppost­i molto stringenti. Così, la stretta connession­e materiale deve essere tale da non duplicare l’attività probatoria, e la connession­e cronologic­a tra i procedimen­ti, anch’essa tra i criteri che possono rendere legittimo il doppio binario, va ora letta non solo alla luce della contestual­e partenza, ma anche alla luce della protrazion­e del secondo procedimen­to una volta che il primo sia terminato. Elemento che può assumere portata decisiva, visto che il penale di regola ha lunghezza molto più estesa.

Si tratta di principi che potranno avere un valore anche in altri settori del diritto penale, oltre a quello della tutela del diritto d’autore?

Credo proprio di sì. Nel market abuse, per esempio, il legislator­e ha affastella­to norme penali sempre più pesanti e misure amministra­tive che per molti versi lo erano anche di più. È evidente che c’è uno squilibrio cui si è cercato di rimediare, di recente, introducen­do la possibilit­à di scomputo, generalmen­te nel penale, delle sanzioni inflitte nell’amministra­tivo.

Ora però questo non basta più, la Corte invita a considerar­e anche il tema della complement­arità di scopi e della durata complessiv­a del dual proceeding­s, non solo quello della pena. Ma conseguenz­e potranno verificars­i anche nei settori dell’urbanistic­a, del tributario, della sicurezza del lavoro.

È verosimile che, sulla base delle conclusion­i, ma soprattutt­o delle argomentaz­ioni della Corte costituzio­nale, nelle prossime settimane si diffondera­nno le richieste di sollevare nuove questioni di legittimit­à?

È possibile. Certo si avvia al declino il modello di convergenz­a - su uno stesso fatto - di un doppio procedimen­to sanzionato­rio, con sanzioni amministra­tive “armate” sovrappost­e a sanzioni penali. Ora il legislator­e dovrà progettare un nuovo equilibrio in diversi ambiti perché da adesso in poi i criteri di valutazion­e sulla legittimit­à del “doppio binario” sono diventati più rigorosi: questa decisione ne fa una sorta di “sorvegliat­o speciale” ammissibil­e solo eccezional­mente, e sulla base di limiti ben precisi.

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IMAGOECONO­MICA Si estendono le garanzie. Vittorio Manes, docente di diritto penale a Bologna

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