Le risposte di Telefisco
Pubblichiamo alcune risposte degli esperti ai quesiti dei lettori del Forum abbinato a Telefisco. Altre risposte saranno pubblicate dal 20 giugno nella sezione Forum del sito: ilsole24ore. com/ telefisco- giugno
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Una persona fisica cede il credito superbonus a una impresa. L'impresa può pagare il credito ricevuto ( compensabile in quattro anni) in quattro rate annuali o deve pagare il credito ricevuto in soluzione unica.
In caso di cessione del credito da un privato a una impresa, l'impresa stessa è tenuto a corrispondere subito ( salvo dilazioni concesse dal cedente) il credito corrispondente che le viene ceduto. A tal fine non rileva il fatto che l'impresa recuperi in compensazione il credito in quattro anni. Ciò rileva ai fini della determinazione del costo della cessione ( differenziale tra valore nominale del credito e valore del credito utilizzabile in compensazione).
Pertanto, salvo diverse pattuizioni tra le parti ( sempre possibili), l'impresa deve corrispondere per intero il corrispettivo all'atto della cessione.
Marco Zandonà
2
È obbligatorio il Pos per le attività artigianali, nello specifico una lavanderia ? La risposta è affermativa, il Pos è obbligatorio anche per le attività artigianali.
Giampiero Gugliotta
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Sono un contribuente in contabilità semplificata in regime Iva di cassa ex articolo 18, Dpr 600/ 73, comma 5. La fattura di acquisto merci datata 31 dicembre 2021 è stata notificata allo SdI nel 2022, quindi non è un costo del 2021 mentre la merce è stata venduta prevalentemente nel 2021, e quindi ha formato ricavo. Cosa devo indicare nel quadro RG38? Per il calcolo delle rimanenze? Devo considerare questa fattura non registrata nel 2021?
Le imprese in contabilità semplificata devono indicare nel rigo RG38 le rimanenze finali del periodo d'imposta, determinate a seconda dei casi a norma degli articoli 92, 92- bis, 93, 94 Tuir. Si tratta, in ogni caso, delle effettive esistenze alla fine dell'esercizio. Ne consegue che, nel caso oggetto del quesito, poiché la merce è stata venduta nel 2021 essa non risulterà presente tra le rimanenze alla data del 31 dicembre 2021.
Qualora, invece, residui parte della merce non ancora venduta a fine esercizio, essa dovrà essere valorizzata nel rigo RG38 nonostante non abbia concorso a formare costi deducibili nel periodo d’imposta in conseguenza del fatto che le relative fatture sono state consegnate allo SdI nel 2022.
Chiara Vanni