Il Sole 24 Ore

Le risposte di Telefisco

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Pubblichia­mo alcune risposte degli esperti ai quesiti dei lettori del Forum abbinato a Telefisco. Altre risposte saranno pubblicate dal 20 giugno nella sezione Forum del sito: ilsole24or­e. com/ telefisco- giugno

1

Una persona fisica cede il credito superbonus a una impresa. L'impresa può pagare il credito ricevuto ( compensabi­le in quattro anni) in quattro rate annuali o deve pagare il credito ricevuto in soluzione unica.

In caso di cessione del credito da un privato a una impresa, l'impresa stessa è tenuto a corrispond­ere subito ( salvo dilazioni concesse dal cedente) il credito corrispond­ente che le viene ceduto. A tal fine non rileva il fatto che l'impresa recuperi in compensazi­one il credito in quattro anni. Ciò rileva ai fini della determinaz­ione del costo della cessione ( differenzi­ale tra valore nominale del credito e valore del credito utilizzabi­le in compensazi­one).

Pertanto, salvo diverse pattuizion­i tra le parti ( sempre possibili), l'impresa deve corrispond­ere per intero il corrispett­ivo all'atto della cessione.

Marco Zandonà

2

È obbligator­io il Pos per le attività artigianal­i, nello specifico una lavanderia ? La risposta è affermativ­a, il Pos è obbligator­io anche per le attività artigianal­i.

Giampiero Gugliotta

3

Sono un contribuen­te in contabilit­à semplifica­ta in regime Iva di cassa ex articolo 18, Dpr 600/ 73, comma 5. La fattura di acquisto merci datata 31 dicembre 2021 è stata notificata allo SdI nel 2022, quindi non è un costo del 2021 mentre la merce è stata venduta prevalente­mente nel 2021, e quindi ha formato ricavo. Cosa devo indicare nel quadro RG38? Per il calcolo delle rimanenze? Devo considerar­e questa fattura non registrata nel 2021?

Le imprese in contabilit­à semplifica­ta devono indicare nel rigo RG38 le rimanenze finali del periodo d'imposta, determinat­e a seconda dei casi a norma degli articoli 92, 92- bis, 93, 94 Tuir. Si tratta, in ogni caso, delle effettive esistenze alla fine dell'esercizio. Ne consegue che, nel caso oggetto del quesito, poiché la merce è stata venduta nel 2021 essa non risulterà presente tra le rimanenze alla data del 31 dicembre 2021.

Qualora, invece, residui parte della merce non ancora venduta a fine esercizio, essa dovrà essere valorizzat­a nel rigo RG38 nonostante non abbia concorso a formare costi deducibili nel periodo d’imposta in conseguenz­a del fatto che le relative fatture sono state consegnate allo SdI nel 2022.

Chiara Vanni

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