Nuova notifica per i pignoramenti
Per i procedimenti avviati da mercoledì 22 occorrerà notificare l’iscrizione a ruolo Cambia anche il tribunale competente se il debitore è un ente pubblico
Debuttano per i procedimenti avviati da mercoledì 22 due disposizioni sull’espropriazione presso terzi. Si introduce un nuovo adempimento per il creditore che procede a un pignoramento presso terzi e cambia la norma sul giudice competente per i pignoramenti quando il debitore è una Pa.
In attesa dell’attuazione delle deleghe contenute nella riforma del processo civile ( legge 206/ 2021), che interessano anche il processo esecutivo, fanno il loro debutto due disposizioni mirate a semplificare il procedimento di espropriazione presso terzi ( insieme a un pacchetto di novità in materia di processo di famiglia, su cui si veda pagina 17).
La legge, infatti, riscrive la norma sul giudice competente per i pignoramenti quando il debitore è una pubblica amministrazione e introduce un nuovo adempimento per il creditore che procede a un pignoramento presso terzi. E lo fa con due disposizioni che si applicheranno ai procedimenti instaurati da dopodomani, mercoledì 22 giugno. Ai procedimenti già iniziati si applicheranno le norme previgenti.
se il debitore è la Pa
La prima novità riguarda l’individuazione del giudice al quale si deve rivolgere il creditore di un dipendente della pubblica amministrazione o di un soggetto a sua volta creditore di un ente pubblico, per procedere a esecuzione forzata delle quote pignorabili di quanto deve ricevere. La riforma ( al comma 29 dell’unico articolo) interviene sull’articolo 26- bis del Codice di procedura civile e stabilisce che, quando si deve pignorare un credito e il debitore sia una pubblica amministrazione, è competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Si supera così il criterio che rendeva competente il giudice del luogo dove aveva sede l’ente. A seguito dell’accentramento del servizio di tesoreria dello Stato a Roma per ragioni di controllo della spesa pubblica, la norma precedente avrebbe portato a concentrare nel tribunale della capitale tutte le procedure di espropriazione presso terzi. La nuova norma distribuisce in maniera più sostenibile il carico tra tutti i tribunali distrettuali.
In dottrina si è già fatto notare che la nuova norma richiama la « dimora » del creditore non in via sussidiaria ( cioè quando residenza o domicilio non siano noti), ma in alternativa alla residenza o al domicilio. Questo potrà comportare il rischio che il creditore scelga a suo piacimento il giudice del luogo dove si trova anche per brevi periodi.
I pignoramenti presso terzi
La seconda modifica di immediata applicazione mira a consentire al terzo debitore che ha ricevuto la notifica del pignoramento del credito di essere tempestivamente informato della sua sopravvenuta inefficacia. L’articolo 543 del Codice di procedura civile già prevede che il creditore deve notificare la citazione per l’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione al debitore del suo debitore e che, entro 30 giorni da quando l’ufficiale giudiziario gli riconsegna l’atto notificato, deve depositare nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto. Se non rispetta questo termine il pignoramento diventa inefficace.
Ora la riforma ( al comma 32) aggiunge un adempimento che consente al terzo che ha già ricevuto la notifica del pignoramento di sapere se il pignorante ha assolto ai suoi oneri e se quindi il pignoramento è ancora efficace. Il creditore, infatti, entro la data dell’udienza di citazione indicata nell’atto di pignoramento, dovrà notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura. Poi dovrà depositare anche questo avviso con la prova della notifica nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione integra un’altra nuova causa di inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stato notificato o depositato l’avviso. Con un’ulteriore disposizione si fa chiarezza sul momento nel quale si produrranno gli effetti della sanzione processuale nei rapporti tra le parti. Si stabilisce in particolare che, se la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione non venga effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
Come ha spiegato la relazione tecnica che ha accompagnato la riforma, questa nuova disciplina è diretta a evitare il congelamento di somme di denaro o di beni detenuti dai terzi favorendo di nuovo la circolazione dei beni e consentendo, soprattutto agli enti pubblici, l’apprensione di cespiti o di somme di denaro altrimenti vincolate da precedenti pignoramenti.
Tuttavia, nel parere formulato dal Consiglio superiore della magistratura sul testo si è fatta notare l’eccessiva sproporzione tra il mancato adempimento dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e la totale vanificazione della procedura.
‘ Per il Csm è eccessiva la sanzione collegata al nuovo onere di notifica a carico del creditore