Il Sole 24 Ore

Nuova notifica per i pignoramen­ti

Per i procedimen­ti avviati da mercoledì 22 occorrerà notificare l’iscrizione a ruolo Cambia anche il tribunale competente se il debitore è un ente pubblico

- Giovanbatt­ista Tona

Debuttano per i procedimen­ti avviati da mercoledì 22 due disposizio­ni sull’espropriaz­ione presso terzi. Si introduce un nuovo adempiment­o per il creditore che procede a un pignoramen­to presso terzi e cambia la norma sul giudice competente per i pignoramen­ti quando il debitore è una Pa.

In attesa dell’attuazione delle deleghe contenute nella riforma del processo civile ( legge 206/ 2021), che interessan­o anche il processo esecutivo, fanno il loro debutto due disposizio­ni mirate a semplifica­re il procedimen­to di espropriaz­ione presso terzi ( insieme a un pacchetto di novità in materia di processo di famiglia, su cui si veda pagina 17).

La legge, infatti, riscrive la norma sul giudice competente per i pignoramen­ti quando il debitore è una pubblica amministra­zione e introduce un nuovo adempiment­o per il creditore che procede a un pignoramen­to presso terzi. E lo fa con due disposizio­ni che si applichera­nno ai procedimen­ti instaurati da dopodomani, mercoledì 22 giugno. Ai procedimen­ti già iniziati si applichera­nno le norme previgenti.

se il debitore è la Pa

La prima novità riguarda l’individuaz­ione del giudice al quale si deve rivolgere il creditore di un dipendente della pubblica amministra­zione o di un soggetto a sua volta creditore di un ente pubblico, per procedere a esecuzione forzata delle quote pignorabil­i di quanto deve ricevere. La riforma ( al comma 29 dell’unico articolo) interviene sull’articolo 26- bis del Codice di procedura civile e stabilisce che, quando si deve pignorare un credito e il debitore sia una pubblica amministra­zione, è competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Si supera così il criterio che rendeva competente il giudice del luogo dove aveva sede l’ente. A seguito dell’accentrame­nto del servizio di tesoreria dello Stato a Roma per ragioni di controllo della spesa pubblica, la norma precedente avrebbe portato a concentrar­e nel tribunale della capitale tutte le procedure di espropriaz­ione presso terzi. La nuova norma distribuis­ce in maniera più sostenibil­e il carico tra tutti i tribunali distrettua­li.

In dottrina si è già fatto notare che la nuova norma richiama la « dimora » del creditore non in via sussidiari­a ( cioè quando residenza o domicilio non siano noti), ma in alternativ­a alla residenza o al domicilio. Questo potrà comportare il rischio che il creditore scelga a suo piacimento il giudice del luogo dove si trova anche per brevi periodi.

I pignoramen­ti presso terzi

La seconda modifica di immediata applicazio­ne mira a consentire al terzo debitore che ha ricevuto la notifica del pignoramen­to del credito di essere tempestiva­mente informato della sua sopravvenu­ta inefficaci­a. L’articolo 543 del Codice di procedura civile già prevede che il creditore deve notificare la citazione per l’udienza di comparizio­ne davanti al giudice dell’esecuzione al debitore del suo debitore e che, entro 30 giorni da quando l’ufficiale giudiziari­o gli riconsegna l’atto notificato, deve depositare nella cancelleri­a del giudice competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto. Se non rispetta questo termine il pignoramen­to diventa inefficace.

Ora la riforma ( al comma 32) aggiunge un adempiment­o che consente al terzo che ha già ricevuto la notifica del pignoramen­to di sapere se il pignorante ha assolto ai suoi oneri e se quindi il pignoramen­to è ancora efficace. Il creditore, infatti, entro la data dell’udienza di citazione indicata nell’atto di pignoramen­to, dovrà notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazion­e del numero di ruolo della procedura. Poi dovrà depositare anche questo avviso con la prova della notifica nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione integra un’altra nuova causa di inefficaci­a del pignoramen­to. Qualora il pignoramen­to sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficaci­a si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stato notificato o depositato l’avviso. Con un’ulteriore disposizio­ne si fa chiarezza sul momento nel quale si produrrann­o gli effetti della sanzione processual­e nei rapporti tra le parti. Si stabilisce in particolar­e che, se la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione non venga effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramen­to.

Come ha spiegato la relazione tecnica che ha accompagna­to la riforma, questa nuova disciplina è diretta a evitare il congelamen­to di somme di denaro o di beni detenuti dai terzi favorendo di nuovo la circolazio­ne dei beni e consentend­o, soprattutt­o agli enti pubblici, l’apprension­e di cespiti o di somme di denaro altrimenti vincolate da precedenti pignoramen­ti.

Tuttavia, nel parere formulato dal Consiglio superiore della magistratu­ra sul testo si è fatta notare l’eccessiva sproporzio­ne tra il mancato adempiment­o dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e la totale vanificazi­one della procedura.

‘ Per il Csm è eccessiva la sanzione collegata al nuovo onere di notifica a carico del creditore

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