Il Sole 24 Ore

Forfettari, 5 passaggi per prepararsi alla fattura elettronic­a

Dal 1° luglio. Ultimi controlli in vista del nuovo obbligo: la numerazion­e resta invariata ma diventano digitali sia la conservazi­one che l’imposta di bollo

- Alessandra Caputo

‘ Scatta anche l’obbligo di conservazi­one elettronic­a. Disponibil­e un servizio gratuito delle Entrate

Mancano ormai pochi giorni all’avvio della fatturazio­ne elettronic­a anche per i forfettari, Dal prossimo 1° luglio scatta, infatti, l’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a anche per i contribuen­ti che applicano il regime forfettari­o e che hanno conseguito, nel 2021, ricavi o compensi superiori a 25mila euro; per tutti gli altri, l’obbligo scatterà dal prossimo 1° gennaio 2024.

L’Italia ha chiesto e ottenuto il via libera dal Consiglio Ue per estendere questo obbligo anche ai contribuen­ti di più piccole dimensioni, fino ad ora esclusi dal comma 3 dell’articolo 1 del Dl 127/ 2015. E l’articolo 18 del Dl 36/ 2022 ha ora reso operativa la misura.

Con un primo periodo transitori­o: nel terzo trimestre 2022 ( quindi periodo luglio/ agosto/ settembre) e solo per i soggetti il cui obbligo di fatturazio­ne decorre dal 1° luglio 2022, non si applicano sanzioni per la tardiva fatturazio­ne ( decorsi 12 giorni dalla prestazion­e o dal servizio) a condizione che la fattura elettronic­a sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazi­one dell’operazione.

A pochi giorni dal via ecco gli ultimi

controlli che il profession­ista forfettari­o deve svolgere.

1 La numerazion­e

L’obbligo di emissione della fattura in formato elettronic­o non comporta variazioni nella numerazion­e, nè l’obbligo di tenuta di registri sezionali.

In passato, l’agenzia delle Entrate aveva già avuto modo di chiarire che la numerazion­e delle fatture elettronic­he e di quelle analogiche può proseguire ininterrot­tamente, a condizione che sia garantita l’identifica­zione univoca della fattura, indipenden­temente dalla natura, cartacea o elettronic­a, della stessa.

In realtà il principio della progressiv­ità delle fatture pur con il cambio della modalità di emissione non è una facoltà per il contribuen­te ma un vero e proprio obbligo

Quindi, alla prima fattura da emettere a partire dal prossimo 1° luglio potrà essere dato il numero immediatam­ente successivo all’ultima emessa in formato cartaceo ( Faq 33/ 2018).

2 La conservazi­one

Le fatture elettronic­he devono essere conservate elettronic­amente a norma dell’articolo 39 del Dpr 633/ 1972.

La conservazi­one elettronic­a non è la semplice memorizzaz­ione su Pc del file della fattura, ma un processo regolament­ato tecnicamen­te dal Codice dell’amministra­zione digitale che garantisce, negli anni di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutt­o, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale del documento.

L’agenzia delle Entrate, sul portale “Fatture e Corrispett­ivi”, rende disponibil­e un servizio di conservazi­one gratuita che potrebbe essere utile soprattutt­o per quei contribuen­ti che non hanno un numero elevato di documenti da conservare.

3 Il calcolo di ricavi / compensi

L’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a scatta per i contribuen­ti che nel 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguaglia­ti ad anno, superiori a 25mila euro.

Per determinar­e l’importo si tiene conto del regime contabile applicato nell’anno precedente ( cassa e competenza) e dei chiariment­i resi con le circolari 10E/ 2016 e 9E/ 2019.

Ad esempio, quindi, nel caso di esercizio di più attività, sarà necessario assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi a tutte le attività esercitate.

4 L’imposta di bollo

Sulle fatture dei contribuen­ti forfettari continua ad essere dovuta l’imposta di bollo, anche se elettronic­a. Sarà però necessario tenere conto delle modalità individuat­e dall’articolo 6 del Dm 2014; nella fattura si dovrà indicare che il bollo è assolto con modalità elettronic­a e poi provvedere al versamento mediante la funzionali­tà web del portale “Fatture e Corrispett­ivi” dell’agenzia delle Entrate.

Il termine per il versamento è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre, quindi 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio. Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e se l’importo dovuto complessiv­amente per il primo e secondo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

5 Le note di credito

La modalità elettronic­a trova applicazio­ne oltre che alle fatture anche per le note di credito. Tenuto conto di quanto precisato in passato dall’agenzia delle Entrate ( Faq 20/ 2018), dovrebbe essere elettronic­a anche la nota di variazione emessa dopo il 1° luglio per un’operazione precedente a tale data e fatturata con modalità cartacea.

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Nel calcolo di ricavi e compensi del 2021 vanno inserite tutte le attività
ADOBESTOCK La soglia dei 25mila euro. Nel calcolo di ricavi e compensi del 2021 vanno inserite tutte le attività

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