Il Sole 24 Ore

Superbonus, per i lavori trainati si allunga la lista dei beneficiar­i

Agevolato anche chi ha i titoli sull’immobile ma non ha pagato i trainanti Resta la chiusura per i soci che utilizzano l’abitazione posseduta dalla società

- Giorgio Gavelli

Lo Speciale Telefisco di mercoledì scorso ha portato ai contribuen­ti interessat­i al superbonus alcune certezze in più su alcuni aspetti che da lungo tempo cercavano risposta.

Sotto il profilo soggettivo, è importante la conferma giunta in merito alla possibilit­à che, all’interno delle varie casistiche possibili, non è necessaria la coincidenz­a tra colui che sostiene le spese per gli interventi trainanti e colui che paga ( e detrae) gli oneri per gli interventi trainati.

Le ipotesi in tal senso sono molteplici, e tutte abbastanza frequenti nella pratica, per cui l’espressa conferma delle Entrate può servire a sbloccare alcuni interventi procrastin­ati in attesa di chiariment­i, per quanto il principio potesse essere logicament­e ricavabile dalle premesse. In effetti, la condizione prevista dal comma 2 dell’articolo 119 del Dl 34/ 2020 per i “trainati” ecobonus ( replicata ai commi 4 e 4- bis per i “trainati” sismabonus) riguarda l’esecuzione congiunta degli interventi, la quale nulla ha a che fare con l’identità soggettiva di chi sfrutta la detrazione, ma – comet noto – si realizza quando le spese dei “trainati” sono sostenute tra l’inizio e la fine lavori del “trainante”.

Le spese tra trainante e trainato

In buona sostanza, l’abbinament­o “trainante- trainati” ha un preciso significat­o: concentrar­e i lavori agevolati in quegli edifici in cui vengono complessiv­amente raggiunti i requisiti d’intervento richiesti per il superbonus. È questo l’obiettivo che si intende centrare, per cui poco importa – sotto questo aspetto – chi sostiene effettivam­ente le spese ( purché rientri tra i soggetti agevolabil­i).

Bene ha fatto l’Agenzia a confermare il principio, che potrà trovare, a titolo di esempio, applicazio­ne in tutte queste fattispeci­e in cui un soggetto si accolla le spese del “trainante”, dando modo all’altro di sfruttare il Superbonus per i “trainati”:

• unità immobiliar­i in comproprie­tà tra coniugi, fratelli, eccetera;

• unità immobiliar­i di proprietà di un solo soggetto ma in cui un altro ha titolo per eseguire gli interventi ( familiare convivente, coniuge separato assegnatar­io dell’immobile, convivente di fatto ai sensi all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 76/ 2016, futuro acquirente con preliminar­e registrato, eccetera);

• unità immobiliar­i con suddivisio­ne delle opere tra proprietar­io ed inquilino o comodatari­o ( si veda in tal senso anche l’interpello 327/ 2020);

• unità condominia­li dove i lavori alle parti comuni sono pagati esclusivam­ente da uno o più condòmini; bifamiliar­i con proprietà distinta in cui, per accordo tra le parti, i “trainanti” vengono realizzati da uno solo dei proprietar­i.

principio esteso a tutti i bonus

Peraltro, il principio non dovrebbe applicarsi solo al superbonus ( dove è importante per via del connubio tra lavori trainanti e trainati) ma anche agli altri bonus, nel senso che ognuno è libero di accollarsi la quota di spese che può sostenere, senza vincoli particolar­i. Del resto, come ha chiarito già la circolare2­4/ circolare 24/ E/ 2020, se più soggetti sostengono spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamen­te della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipenden­temente dalla scelta degli altri. Va però ricordato – ma la fattispeci­e è differente – che se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute solo da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus mobili non spetta a nessuno dei due ( circolare 21/ E/ 2010, risposta 2.5).

Complicazi­oni per le imprese

La questione si complica se l’immobile è di proprietà di una impresa, per via della posizione assunta dalle Entrate con le risposte ad interpello 288 e 307 del 2022, secondo cui in linea di principio andrebbe valorizzat­o l’utilizzato­re dell’immobile, non il proprietar­io dello stesso. Tale principio, tuttavia, diviene inefficace qualora l’edificio « composto da più unità immobiliar­i » sia « interament­e di proprietà o in comproprie­tà di soggetti » non agevolabil­i, come, appunto, le imprese, a meno che l’unità utilizzata dalla persona fisica non abbia accesso autonomo e sia funzionalm­ente indipenden­te. In ogni caso, senza alcuna spiegazion­e, si introduce una preclusion­e al bonus per tutti i soci di società commercial­e che utilizzano ( anche con contratto registrato di locazione o comodato) l’unità residenzia­le di proprietà della società.

Interpreta­zione che, pur con comprensib­ili finalità antiabuso, appare molto “in salita”: forse, se proprio si voleva inserire una “stretta” al di fuori del dettato normativo, si poteva limitare il vantaggio ai contratti ( registrati) già in essere alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Peraltro, va ricordato che nei confronti della società semplice ( soggetto anch’esso al di fuori del perimetro del 110%) la circolare 30/ E/ 2020 ( par. 2.1.3) ha ammesso al superbonus i soci e gli amministra­tori persone fisiche di società semplici agricole a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumental­i” necessari allo svolgiment­o dell’attività agricola.

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