Il Sole 24 Ore

Nuovo esterometr­o al via ma l’integrazio­ne è un rebus

Anche le bollette doganali rilasciate da altri Stati Ue Il Dl Semplifica­zioni eleva a 5mila euro l’esonero per gli acquisti fuori campo

- Adempiment­i Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Va chiarito se valgono

Metter mano a software e gestionali non è mai cosa semplice. Farlo quando mancano chiare “istruzioni” può duplicare gli interventi ( con conseguent­i costi) e lascia nell’incertezza gli operatori. Il 1° luglio scatta l’obbligo dell’e- fattura per molti soggetti in regime forfettari­o ( si veda l’articolo a pagina 18), ma – soprattutt­o – va a regime il nuovo esterometr­o, con relativo carico di questioni sospese. Molto resta da chiarire e di ciò dovrà tenersi conto quando partiranno i controlli. Vediamo qualche punto ( quasi) fermo.

Restano fuori dall’esterometr­o le operazioni documentat­e da bolletta doganale ( export/ import), comprese le cessioni a privati extraUe. C’è però il dubbio se valgano anche le bollette rilasciate da altri Stati membri ( questi documenti rilevano per i servizi internazio­nali; circolare 37/ E/ 2011), come nel caso del soggetto nazionale che immette in libera pratica beni di provenienz­a extraunion­ale in altro Stato membro ( senza pagare l’Iva – regime 42), facendoli proseguire a destino del cliente in altro paese comunitari­o cui sono fatturati dalla posizione Iva aperta nel paese d’introduzio­ne dei beni.

Altra questione su cui va fatta definitiva­mente chiarezza è quella dell’integrazio­ne/ autofattur­azione elettronic­a per le operazioni passive. Un acquisto ( beni/ servizi) in reverse charge interno non obbliga all’integrazio­ne elettronic­a via Sdi con tipo documento TD16. Si può stampare la fattura e integrarla manualment­e.

Ma altrettant­o legittimo è adottare lo stesso comportame­nto – integrazio­ne/ autofattur­azione analogica – per un acquisto da fornitori non residenti. L’obbligo di utilizzare il formato Xml a fini esterometr­o, con relative tempistich­e d’invio, per un acquisto da non residente ( TD17, TD18, TD19) è tutt’altra questione, almeno fintanto che non cambierann­o le norme. Su questo punto, le Entrate dovrebbero pronunciar­si presto, anche perché, a seconda che il documento sia elettronic­o o analogico, cambiano le regole di conservazi­one.

Al momento, l’unico obbligo d’integrazio­ne elettronic­a per assolvere l’imposta riguarda l’acquisto di beni da San Marino documentat­i da e- fattura sammarines­e ( articolo 8, Dm 21 giugno 2021) per il quale va inviato un TD19. Peraltro, continuera­nno ad arrivare fatture di carta da quello Stato. Per i servizi ad esempio ( salvo diversa scelta del fornitore) o quando il fornitore è un forfettari­o sammarines­e ( ricavi inferiori a 100 mila euro). Allo stesso modo, i forfettari nazionali “sotto soglia” continuera­nno a essere esonerati dall’e- fattura ( e conseguent­emente dall’esterometr­o) per tutte le operazioni, comprese le cessioni a San Marino, fino a tutto il 2023.

Permane l’obbligo comunicati­vo per gli acquisti di beni/ servizi all’estero fuori campo Iva ( risposta 85/ 2019), per i quali va trasmesso il documento TD17 ( servizi) e TD19 ( beni) con natura dell’operazione N2.2 ( il Dl Semplifica­zioni approvato dal Governo esonera gli acquisti fino a 5mila euro, con possibile impatto sul regime 42).

Chi ha aderito al regime Oss non dovrebbe invece fare l’esterometr­o, a meno che non decida volontaria­mente di emettere fattura non imponibile Iva per beneficiar­e del plafond degli esportator­i abituali o per accedere al rimborso trimestral­e ( risposta 802/ 2021). In tal caso, va fatto l’esterometr­o e la fattura sarà inviata con codice natura N3.2 ( confluendo nella lipe e in dichiarazi­one annuale), mentre l’imposta estera potrà confluire in campi “non sensibili” del formato Xml. Non dovrebbe tuttavia essere impedito l’utilizzo del codice N7 ( che parrebbe il più adeguato), ma verosimilm­ente solo se la fattura emessa facoltativ­amente non serve ai menzionati scopi ( plafond/ rimborso infrannual­e).

Il codice N3.2 dovrebbe servire anche per le cessioni intraUe “assimilate” per invio di beni in altri Stati membri per esigenze dell’impresa. Qui, l’obbligo dell’e- fattura dovrebbe derivare dal fatto che il cessionari­o “assimilato” è pur sempre nazionale, benché dotato di partita Iva nel Paese Ue dove i beni sono trasferiti. Per la successiva “vera” vendita in loco ( B2B) si potrebbe invece utilizzare fattura analogica con dicitura “inversione contabile” se in quello Stato è previsto il reverse charge ( va però fatto l’esterometr­o).

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