NON C’È CONTRAFFAZIONE SE
IL BENE FALSO È SENZA MARCHIO La Cassazione ( sentenza n. 23364 del 15 giugno) ha chiarito che quando su bene falso non è riprodotto il marchio della società titolare del brevetto non scatta il reato di contraffazione ma quello di indebito sfruttamento di un segno distintivo mediante riproduzione dei connotati essenziali .