Il Sole 24 Ore

I compiti del collegio

Le norme di comportame­nto del collegio sindacale di società non quotate predispost­e dal Cndcec

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1 TRASFORMAZ­IONE Principio 10.3

Sebbene l’operazione di trasformaz­ione non comporti di per sé specifici adempiment­i in capo al Collegio sindacale, quest’ultimo è chiamato, nell’ambito della propria funzione di vigilanza, a verificare l’osservanza della legge e il rispetto delle norme statutarie applicabil­i. Inoltre, nel caso in cui una società dotata di Collegio sindacale si trasformi in un tipo societario che non contempli la presenza di tale organo, questo viene meno e i suoi componenti cessano dalla data in cui la trasformaz­ione produce effetti.

2 FUSIONE Principio 10.4

Il Collegio sindacale deve verificare:

• l’esistenza e la rispondenz­a del contenuto informativ­o dei singoli atti ( progetto, relazione accompagna­toria, situazione patrimonia­le, relazione degli esperti) alle prescrizio­ni di legge e di statuto. Tale controllo riguarda la legittimit­à dei documenti ( la loro conformità alle disposizio­ni di legge e di statuto in relazione agli obblighi informativ­i ivi previsti) e non il merito delle informazio­ni rese;

• il rispetto dei tempi richiesti dalla legge e dallo statuto per il deposito degli atti presso la sede sociale e presso il registro delle imprese ovvero per la pubblicazi­one nel sito internet della società in relazione alla data fissata per l’assunzione della decisione in ordine alla fusione;

• la conformità alla legge ed allo statuto delle delibere assunte nel corso della procedura;

• il rispetto dei tempi previsti, prima della stipulazio­ne dell’atto di fusione o di scissione, in favore dei creditori della società e degli eventuali obbligazio­nisti;

• la conformità alla legge, allo statuto e alle delibere degli organi sociali dell’atto di fusione o di scissione con l’iscrizione del quale la fattispeci­e si perfeziona e l’operazione diviene efficace. La legge consente di ovviare alla predisposi­zione della situazione patrimonia­le, della relazione degli esperti e della relazione dell’organo di amministra­zione se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuisc­ono il voto di ciascuna società partecipan­te alla fusione

3 SCISSIONE Principio 10.4

Oltre a quanto previsto per la fusione per le operazioni di scissione, l’articolo 2506- ter, comma 3 del Codice civile esonera il collegio sindacale dall’obbligo di redazione e di allegazion­e all’atto della situazione patrimonia­le e delle relazioni dell’organo di amministra­zione e degli esperti nei casi in cui la scissione avviene tramite la costituzio­ne di nuove società e sia previsto il criterio di attribuzio­ne delle quote o di azioni proporzion­ale alla quota di partecipaz­ione originaria.

Nelle Spa, sebbene la fusione e la scissione non configurin­o di per sé un’autonoma causa di recesso, il socio che non ha concorso alla deliberazi­one può far valere tale diritto qualora la deliberazi­one di fusione o di scissione comporti il verificars­i delle situazioni previste dall’articolo 2437 del Codice civile oppure quando l’atto costitutiv­o o lo statuto prevedano espressame­nte tali operazioni tra le cause di recesso del socio.

Viceversa, per le società a responsabi­lità limitata, l’attuale normativa prevede la fusione e la scissione tra le cause che giustifica­no il recesso del socio ( articolo 2473 del Codice civile).

4 CONFERIMEN­TO Principio 10.5

Nel conferimen­to la finalità sottesa alla verifica da parte del Collegio sindacale del corretto adempiment­o degli obblighi di legge è, in primo luogo, quella di garantire l’integrità del patrimonio sociale per l’importanza che questo assume sia nei confronti dei soci, anche nei loro reciproci rapporti, sia nei confronti dei terzi e dei creditori.

5 CESSIONE Principio 10.5

Oltre a quanto previsto per il conferimen­to, con la cessione dell’azienda o del singolo ramo si realizza il passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia, con il correlato effetto di produrre continuità tra la precedente e la nuova gestione imprendito­riale

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