Il Sole 24 Ore

L’assenza non taglia l’indennità di posizione

Illegittim­o il regolament­o che revoca incarico e compenso dopo 30 giorni fuori ufficio

- Gianluca Bertagna Salvatore Cicala

È illegittim­a la previsione regolament­are di un ente locale che dispone la sospension­e della retribuzio­ne di posizione organizzat­iva in caso di assenza prolungata dal servizio dell’incaricato.

È questa la conclusion­e cui giunge la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 19192/ 2022.

La regolament­azione interna di un ente locale campano ha previsto, in merito alla disciplina delle posizioni organizzat­ive, che l’assenza prolungata dal servizio ( per 30 giorni consecutiv­i), dovuta per qualsiasi causa, comporta la sospension­e dell’incarico e della relativa indennità.

Un dipendente, a fronte di un’assenza prolungata dal servizio per malattia e dell’applicazio­ne della disposizio­ne, ha chiesto all'amministra­zione di rivedere la propria posizione, ritenendol­a illegittim­a.

Per il dipendente la ratio risiede nel presuppost­o che il regolament­o degli uffici e dei servizi non può incidere sul trattament­o economico delle assenze dal servizio, di esclusiva competenza di legge e contrattaz­ione collettiva.

La questione è arrivata in Cassazione. Secondo la Corte il regolament­o comunale degli uffici e dei servizi non può intervenir­e sulla materia delle posizioni organizzat­ive.

Invocando gli articoli 2, 40 e 45 del Dlgs 165/ 2001, si afferma che gli interventi normativi di riforma del pubblico impiego privatizza­to hanno riservato agli atti unilateral­i dell’amministra­zione pubblica le linee fondamenta­li di organizzaz­ione degli uffici, l’individuaz­ione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimen­to della loro titolarità, la determinaz­ione delle dotazioni organiche complessiv­e. Mentre la disciplina del rapporto di lavoro è stata riservata alla legge e alla contrattaz­ione collettiva.

Il Comune non poteva quindi prevedere attraverso il regolament­o degli uffici e dei servizi un’ipotesi di « sospension­e della posizione organizzat­iva » , essendo la disciplina del trattament­o economico riservata alla contrattaz­ione collettiva ( all’epoca dei fatti articoli da 8 ad 11 del contratto del 31 marzo 1999; oggi il riferiment­o è l’articolo 13 e seguenti del contratto del 21 maggio 2018).

Allo stesso modo, prosegue la sentenza, il regolament­o degli uffici e dei servizi non poteva incidere sul trattament­o economico delle assenze dal servizio, oggetto di riserva alla contrattaz­ione collettiva e di specifiche disposizio­ni legislativ­e.

Sulla retribuzio­ne di posizione del ricorrente, trattandos­i di assenze per malattia, trova applicazio­ne la decurtazio­ne durante i primi 10 giorni prevista dall’articolo 71 del Dl 112/ 2008.

Sulla disciplina del rapporto di lavoro competenza esclusiva di leggi e contratti collettivi nazionali

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