Certificazioni da presentare al datore di lavoro e all’Inps
Quali sono gli obblighi che deve rispettare la
lavoratrice in maternità?
Vi sono anche degli obblighi posti a carico della lavoratrice. Infatti, prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità obbligatoria la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro il certificato medico indicante la data presunta del parto. Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere anche inviato all’Inps esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Ssn o con esso convenzionato. A questo punto la dipendente farà richiesta di congedo di maternità all’Inps tramite il sito istituzionale. Entro 30 giorni dalla nascita, la lavoratrice è tenuta a presentare al datore di lavoro e all’Inps il certificato di nascita del figlio, ovvero una dichiarazione sostitutiva in base all’articolo 46 del Dpr 445/ 2000. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento ( entro il primo anno di vita del bambino), la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per
Permesso di 10 giorni dovuto anche al papà e compenso pieno Potrei sapere se il papà lavoratore ha diritto ad un congedo obbligatorio?
il caso di licenziamento. La lavoratrice che si dimette nel predetto periodo non è tenuta al preavviso. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando, devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro competente territorialmente. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Attualmente il papà ha diritto a un congedo obbligatorio di 10 giorni da usufruire entro 5 mesi dalla nascita del bambino. Per i giorni di congedo spetta un trattamento economico a carico dell’ente di previdenza del 100% della retribuzione. La normativa è in forte evoluzione e la disposizione in discussione parlamentare, al fine del recepimento della direttiva Ue 2019/ 1158, prevede che il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, si deve astenere obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. In caso di parto plurimo, la durata del congedo sarà aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre ( anche adottivo o affidatario) anche durante il congedo di maternità della madre. Per l’esercizio del diritto, nella versione oggetto del recepimento della direttiva, il padre comunicherà in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non inferiore a 5 giorni ( attualmente 15 giorni), ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione potrà essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Inoltre, è bene far presente che il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità obbligatoria o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Genitori, congedo fino 10 mesi con figlio entro i 12 anni d’età Quando il genitore lavoratore può usufruire del congedo parentale?
Per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro usufruendo del congedo parentale. I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi ( in alcuni casi 11 mesi). Il diritto alla fruizione del congedo parentale spetta: alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi ( tale limite è elevabile a 7 mesi qualora il padre lavoratore usufruisca del congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi aumentando, di fatto, ad 11 mesi il limite complessivo); qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi ( durata quest’ultima che sarà elevata a 11 mesi a seguito del recepimento della direttiva Ue
2019/ 1158). Attualmente, fino al 6° anno di vita del bambino, per i periodi di congedo parentale i genitori hanno diritto ad un trattamento economico a carico dell’ente di previdenza dell’ 30% della retribuzione per un massimo complessivo di 6 mesi. Il trattamento economico spetta anche fino agli 8 anni di età del bambino ( limite elevato a 12 dalla direttiva Ue) solo a determinate condizioni reddituali. La durata del trattamento economico sarà, tuttavia, oggetto di restyling a seguito del recepimento della direttiva Ue 2019/ 1158, pur rimanendo fissato nella misura del 30% della retribuzione.