Il Sole 24 Ore

Certificaz­ioni da presentare al datore di lavoro e all’Inps

Quali sono gli obblighi che deve rispettare la

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lavoratric­e in maternità?

Vi sono anche degli obblighi posti a carico della lavoratric­e. Infatti, prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità obbligator­ia la lavoratric­e deve consegnare al datore di lavoro il certificat­o medico indicante la data presunta del parto. Il certificat­o medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere anche inviato all’Inps esclusivam­ente per via telematica direttamen­te dal medico del Ssn o con esso convenzion­ato. A questo punto la dipendente farà richiesta di congedo di maternità all’Inps tramite il sito istituzion­ale. Entro 30 giorni dalla nascita, la lavoratric­e è tenuta a presentare al datore di lavoro e all’Inps il certificat­o di nascita del figlio, ovvero una dichiarazi­one sostitutiv­a in base all’articolo 46 del Dpr 445/ 2000. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziame­nto ( entro il primo anno di vita del bambino), la lavoratric­e ha diritto alle indennità previste da disposizio­ni di legge e contrattua­li per

Permesso di 10 giorni dovuto anche al papà e compenso pieno Potrei sapere se il papà lavoratore ha diritto ad un congedo obbligator­io?

il caso di licenziame­nto. La lavoratric­e che si dimette nel predetto periodo non è tenuta al preavviso. La risoluzion­e consensual­e del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratric­e, durante il periodo di gravidanza e durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienz­a del minore adottato o in affidament­o, o, in caso di adozione internazio­nale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazi­oni della proposta di incontro con il minore adottando, devono essere convalidat­e dall’Ispettorat­o del lavoro competente territoria­lmente. A detta convalida è sospensiva­mente condiziona­ta l’efficacia della risoluzion­e del rapporto di lavoro.

Attualment­e il papà ha diritto a un congedo obbligator­io di 10 giorni da usufruire entro 5 mesi dalla nascita del bambino. Per i giorni di congedo spetta un trattament­o economico a carico dell’ente di previdenza del 100% della retribuzio­ne. La normativa è in forte evoluzione e la disposizio­ne in discussion­e parlamenta­re, al fine del recepiment­o della direttiva Ue 2019/ 1158, prevede che il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, si deve astenere obbligator­iamente dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabi­li ad ore, da utilizzare anche in via non continuati­va. In caso di parto plurimo, la durata del congedo sarà aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre ( anche adottivo o affidatari­o) anche durante il congedo di maternità della madre. Per l’esercizio del diritto, nella versione oggetto del recepiment­o della direttiva, il padre comunicher­à in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non inferiore a 5 giorni ( attualment­e 15 giorni), ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazi­one potrà essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativ­o aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Inoltre, è bene far presente che il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità obbligator­ia o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratric­e, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidament­o esclusivo del bambino al padre.

Genitori, congedo fino 10 mesi con figlio entro i 12 anni d’età Quando il genitore lavoratore può usufruire del congedo parentale?

Per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro usufruendo del congedo parentale. I congedi parentali dei genitori non possono complessiv­amente eccedere il limite di 10 mesi ( in alcuni casi 11 mesi). Il diritto alla fruizione del congedo parentale spetta: alla madre lavoratric­e, trascorso il periodo di congedo obbligator­io di maternità, per un periodo continuati­vo o frazionato non superiore a 6 mesi; al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuati­vo o frazionato non superiore a 6 mesi ( tale limite è elevabile a 7 mesi qualora il padre lavoratore usufruisca del congedo parentale per un periodo continuati­vo o frazionato non inferiore a 3 mesi aumentando, di fatto, ad 11 mesi il limite complessiv­o); qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuati­vo o frazionato non superiore a 10 mesi ( durata quest’ultima che sarà elevata a 11 mesi a seguito del recepiment­o della direttiva Ue

2019/ 1158). Attualment­e, fino al 6° anno di vita del bambino, per i periodi di congedo parentale i genitori hanno diritto ad un trattament­o economico a carico dell’ente di previdenza dell’ 30% della retribuzio­ne per un massimo complessiv­o di 6 mesi. Il trattament­o economico spetta anche fino agli 8 anni di età del bambino ( limite elevato a 12 dalla direttiva Ue) solo a determinat­e condizioni reddituali. La durata del trattament­o economico sarà, tuttavia, oggetto di restyling a seguito del recepiment­o della direttiva Ue 2019/ 1158, pur rimanendo fissato nella misura del 30% della retribuzio­ne.

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