RiFeRiMenTi noRMATivi
Il lieto evento della nascita di un figlio spesso determina una suddivisione dei compiti tra i genitori che deve essere necessariamente conciliata con i tempi di lavoro in caso di lavoratori dipendenti. In ambito meramente garantistico già l’articolo 2110 del Cc ha previsto una tutela particolare in caso di gravidanza e puerperio garantendo in tali periodi: la retribuzione, l’anzianità di servizio, il divieto di licenziamento e la maturazione del Tfr. Il legislatore italiano ha previsto una serie di tutele a favore dei genitori lavoratori con l'ambizioso obiettivo di migliorare la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità.
La normativa è sostanzialmente confluita in un Testo Unico ( Dlgs 151/ 2001) che nel corso del tempo è stato modificato e aggiornato e che proprio in quest'ultimo periodo è in fase di ulteriore integrazione con quanto previsto dalla ultima direttiva Ue
2019/ 1158. La tutela apportata dal Tu si fonda sostanzialmente su 4 pilastri: 1) un congedo obbligatorio per la madre e per il padre; 2) un congedo parentale fruibile facoltativamente sia dalla madre sia dal padre; 3) riposi giornalieri della durata di 1 o 2 ore fino al primo anno di vita ( ex riposi per allattamento); 4) giorni di aspettativa non retribuita in caso di malattia del bambino.