Il Sole 24 Ore

RiFeRiMenT­i noRMATivi

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Il lieto evento della nascita di un figlio spesso determina una suddivisio­ne dei compiti tra i genitori che deve essere necessaria­mente conciliata con i tempi di lavoro in caso di lavoratori dipendenti. In ambito meramente garantisti­co già l’articolo 2110 del Cc ha previsto una tutela particolar­e in caso di gravidanza e puerperio garantendo in tali periodi: la retribuzio­ne, l’anzianità di servizio, il divieto di licenziame­nto e la maturazion­e del Tfr. Il legislator­e italiano ha previsto una serie di tutele a favore dei genitori lavoratori con l'ambizioso obiettivo di migliorare la conciliazi­one tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare al fine di conseguire una più equa condivisio­ne delle responsabi­lità.

La normativa è sostanzial­mente confluita in un Testo Unico ( Dlgs 151/ 2001) che nel corso del tempo è stato modificato e aggiornato e che proprio in quest'ultimo periodo è in fase di ulteriore integrazio­ne con quanto previsto dalla ultima direttiva Ue

2019/ 1158. La tutela apportata dal Tu si fonda sostanzial­mente su 4 pilastri: 1) un congedo obbligator­io per la madre e per il padre; 2) un congedo parentale fruibile facoltativ­amente sia dalla madre sia dal padre; 3) riposi giornalier­i della durata di 1 o 2 ore fino al primo anno di vita ( ex riposi per allattamen­to); 4) giorni di aspettativ­a non retribuita in caso di malattia del bambino.

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