Il Sole 24 Ore

Nel complesso residenzia­le la Srl scala i lavori « comuni »

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Il certificat­ore fiscale non intende asseverare il credito per opere di riqualific­azione energetica, con superbonus fiscale al 110 per cento, relativame­nte a lavori che si intendono eseguire in un condominio e che consistono nel rifaciment­o della centrale termica e nell’installazi­one di pannelli solari. Il rifiuto è motivato dal fatto che la maggioranz­a degli immobili del condominio ( quattro su sei) è intestata all’impresa costruttri­ce ( Srl), nonostante si tratti di interventi su parti comuni.

Qual è il parere dell’esperto?

S. F. - MILANO

Come già chiarito dalla circolare 24/ E/ 2020, è pacifico il riconoscim­ento del superbonus per gli interventi su parti comuni condominia­li nell’ambito dei condomìni a prevalente destinazio­ne abitativa, qualifican­dosi come tali gli edifici nei quali la superficie complessiv­a delle unità immobiliar­i presenti, destinate a residenza, è superiore alla metà.

Nel caso descritto dal quesito ricorrono sia il condominio ( perché si registrano, nell’edificio, piani o porzioni di piano di proprietà esclusiva, come richiesto dalla circolare 24/ E citata) sia la prevalenza abitativa dello stesso. Dunque, è corretto riconoscer­e la detrazione del 110% a tutti i condòmini che sostengono le spese di efficienta­mento su parti comuni, ex articolo 119, comma 9, lettera a, del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio), possessori o detentori delle unità immobiliar­i presenti nell’edificio, a prescinder­e dalla loro natura di persone fisiche o di società commercial­i.

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