Nel complesso residenziale la Srl scala i lavori « comuni »
Il certificatore fiscale non intende asseverare il credito per opere di riqualificazione energetica, con superbonus fiscale al 110 per cento, relativamente a lavori che si intendono eseguire in un condominio e che consistono nel rifacimento della centrale termica e nell’installazione di pannelli solari. Il rifiuto è motivato dal fatto che la maggioranza degli immobili del condominio ( quattro su sei) è intestata all’impresa costruttrice ( Srl), nonostante si tratti di interventi su parti comuni.
Qual è il parere dell’esperto?
S. F. - MILANO
Come già chiarito dalla circolare 24/ E/ 2020, è pacifico il riconoscimento del superbonus per gli interventi su parti comuni condominiali nell’ambito dei condomìni a prevalente destinazione abitativa, qualificandosi come tali gli edifici nei quali la superficie complessiva delle unità immobiliari presenti, destinate a residenza, è superiore alla metà.
Nel caso descritto dal quesito ricorrono sia il condominio ( perché si registrano, nell’edificio, piani o porzioni di piano di proprietà esclusiva, come richiesto dalla circolare 24/ E citata) sia la prevalenza abitativa dello stesso. Dunque, è corretto riconoscere la detrazione del 110% a tutti i condòmini che sostengono le spese di efficientamento su parti comuni, ex articolo 119, comma 9, lettera a, del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio), possessori o detentori delle unità immobiliari presenti nell’edificio, a prescindere dalla loro natura di persone fisiche o di società commerciali.