Parti condominiali e private hanno massimali autonomi
All’interno di un condominio minimo sono in corso lavori di ristrutturazione che riguardano l’intero immobile, inclusa l’area cortiliva e il giardino. Nel caso venissero eseguiti anche interventi di ristrutturazione nelle singole abitazioni ( e relative perti
nenze), è corretto considerare due limiti di spesa autonomi per i lavori sulle parti condominiali e per quelli sulle parti private?
D. G. - BERGAMO
La prassi erariale ha più volte chiarito che il limite di spesa ammesso alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente è annuale e riguarda il singolo immobile ( come indicato già nella circolare 17/ E/ 2015, risposta 3.2, e come ribadito dalla circolare 7/ E/ 2021). Pertanto, le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio condominiale, che vale come immobile di per sé, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino, in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile. Nel caso in cui, dunque, vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni sia lavori nel proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa applicabili in maniera disgiunta, per ciascun intervento ( si veda anche la risoluzione 206/ E/ 2007).