Niente sconto o cessione sul box costruito nel 2021
L’articolo 121 del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio), al comma 1, stabilisce che « i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente » per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo o per la cessione di un credito di imposta. La legge 234/ 2021, di Bilancio per il 2022, ha esteso la possibilità di fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura anche per gli interventi ex articolo 16– bis, comma 1, lettera d ( acquisto o realizzazione di box pertinenziali).
Poiché dal tenore letterale della norma si evince che la cessione del credito o lo sconto in fattura afferisce alle spese sostenute dal 2020 al 2024, è possibile, nel 2022, fruire della cessione del credito per la costruzione di un box pertinenziale le cui spese sono state sostenute nel 2021?
V. P. - SALERNO
La possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito vale anche per la realizzazione del box. Con l’articolo 1, comma 29, della legge 234/ 2021 viene prorogato fino al 2024 il termine per l’applicazione della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, con la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Inoltre, le stesse opzioni sono state estese al bonus edilizia al 50% per l’acquisto ( o la realizzazione in appalto) di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni.
La norma, di carattere innovativo, si applica però alle spese sostenute ( per acquisto o realizzazione del box) a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, le spese sostenute nel 2021, fermo restando che sono detraibili in 10 quote costanti a partire dalla dichiarazione dei redditi 2022, non possono essere oggetto di sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.