Il Sole 24 Ore

I termini per il 110 per cento nel minicondom­inio vincolato

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Vorrei sapere quale scadenza devo rispettare per beneficiar­e del superbonus al 110% per un intervento di efficienta­mento energetico da effettuare su una singola unità immobiliar­e posta in un minicondom­inio, ubicato in zona vincolata paesaggist­icamente. Il salto di due classi energetich­e è da riferire alla singola unità immobiliar­e o all’intero edificio?

A. T. – BRESCIA

Se l’unità immobiliar­e fa parte di un minicondom­inio vincolato, ai fini della scadenza si segue comunque il termine previsto per i condomìni, e cioè il 31 dicembre 2023 per il 110 per cento, cui segue il décalage al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025 ( articoli 119 e 121 del Dl 34/ 2020, convertito in legge 77/ 2020; articolo 1, commi 28– 36, della legge 30 234/ 2021, di Bilancio per il 2022).

Per tali immobili, i benefici fiscali si applicano a prescinder­e dalla effettuazi­one degli interventi cosiddetti trainanti ( cappotto e sostituzio­ne dell’impianto termico), sempre che l’immobile oggetto di intervento sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ( Dlgs 42/ 2004) o gli interventi trainanti siano vietati da regolament­i edilizi, urbanistic­i e ambientali. Ciò viene confermato nell’articolo 2, comma 5, del decreto attuativo in materia di efficienza energetica del Mise ( ministero dello Sviluppo economico) del 6 agosto 2020.

Nel caso del lettore, quindi, se ricorrono i presuppost­i ( edificio vincolato o interventi vietati dai regolament­i edilizi), le spese sostenute per l’efficienta­mento energetico della singola unità, anche in condominio, rientrano tra quelle cui si applica il 110 per cento. È necessario, comunque, il migliorame­nto delle due classi energetich­e dell’edificio nel suo complesso, e non nella singola unità, da verificare post intervento ( circolari 24/ E/ 2020 e 30/ E/ 2020).

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