I termini per il 110 per cento nel minicondominio vincolato
Vorrei sapere quale scadenza devo rispettare per beneficiare del superbonus al 110% per un intervento di efficientamento energetico da effettuare su una singola unità immobiliare posta in un minicondominio, ubicato in zona vincolata paesaggisticamente. Il salto di due classi energetiche è da riferire alla singola unità immobiliare o all’intero edificio?
A. T. – BRESCIA
Se l’unità immobiliare fa parte di un minicondominio vincolato, ai fini della scadenza si segue comunque il termine previsto per i condomìni, e cioè il 31 dicembre 2023 per il 110 per cento, cui segue il décalage al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025 ( articoli 119 e 121 del Dl 34/ 2020, convertito in legge 77/ 2020; articolo 1, commi 28– 36, della legge 30 234/ 2021, di Bilancio per il 2022).
Per tali immobili, i benefici fiscali si applicano a prescindere dalla effettuazione degli interventi cosiddetti trainanti ( cappotto e sostituzione dell’impianto termico), sempre che l’immobile oggetto di intervento sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ( Dlgs 42/ 2004) o gli interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Ciò viene confermato nell’articolo 2, comma 5, del decreto attuativo in materia di efficienza energetica del Mise ( ministero dello Sviluppo economico) del 6 agosto 2020.
Nel caso del lettore, quindi, se ricorrono i presupposti ( edificio vincolato o interventi vietati dai regolamenti edilizi), le spese sostenute per l’efficientamento energetico della singola unità, anche in condominio, rientrano tra quelle cui si applica il 110 per cento. È necessario, comunque, il miglioramento delle due classi energetiche dell’edificio nel suo complesso, e non nella singola unità, da verificare post intervento ( circolari 24/ E/ 2020 e 30/ E/ 2020).