Forfait, niente aliquota del 5% se c’è prosecuzione di attività
Nel 2019 un contribuente, dipendente pubblico del settore medico, ha aperto la partita Iva, aderendo al regime forfettario per lo svolgimento dell’attività di medico in una clinica privata.
Si chiede se il contribuente avesse diritto a fruire dell’aliquota agevolata del 5 per cento, in quanto, anche se l’ambito lavorativo restava lo stesso, l’attività si svolgeva nei confronti di clienti diversi, in luogo diverso e con attrezzature diverse, per cui si ritiene che non fosse classificabile come mera prosecuzione dell’attività precedente.
M. B. - ROMA
Per fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 65, della legge di Stabilità 2015, n. 190/ 2014 ( forfettari start– up) – vale a dire dell’aliquota agevolata del 5% – è necessario il rispetto di determinate condizioni. In particolare, occorre che:
1) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
2) l’attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, la semplice prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedente consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio in questione, non sia superiore a 65.000 euro.
Pertanto, nel caso in esame non sarà possibile fruire del regime di favore con l’imposta al 5 per cento, in quanto l’attività che si intende avviare costituisce prosecuzione di attività svolta in precedenza. Dato il tenore della norma, infatti, a nulla rilevano tipologia di clientela, luogo di lavoro o attrezzatura utilizzata.