Il rimpatrio in smart working senza cambiare datore
Rientrerò a breve in Italia dopo 10 anni trascorsi in Spagna. Lavorerò in smart working in Italia, assunta da una società spagnola ( che attualmente è il mio datore di lavoro):
Ritengo che, con la risposta a interpello 31 gennaio 2022, n. 55, l’agenzia delle Entrate abbia risposto favorevolmente all’applicazione del regime dei rimpatriati anche nei casi come il mio. Vorrei però esserne sicura e, soprattutto, capire come viene applicata la tassazione.
La società straniera paga le tasse normalmente o in misura ridotta, avendo una dipendente che non risiede in Spagna ma in Italia? In sede di dichiarazione dei redditi, che cosa dovrò dichiarare?
Chiedo anche quali sono i tempi e le modalità per poter chiedere l’agevolazione fiscale una volta rientrata in Italia qualora non lo potessi fare dall’inizio. In sostanza, se non posso beneficiare dell’agevolazione fiscale quando rientro in Italia, quanto tempo ho per poterlo fare?
E. G. - SONDRIO
Oltre a quella citata dalla lettrice, da inizio 2022 altre risposte – contraddistinte dai numeri 3, 186, 222, e 223 ( ma anche la 596 del 2021) hanno riconosciuto la possibilità di applicare l’agevolazione sugli impatriati, prevista dall’articolo 16 del Dlgs 147/ 2015, anche a quei lavoratori, in possesso dei requisiti, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere l’attività da remoto in favore di imprese estere.
Va tenuto presente che, per accedere all’agevolazione, occorre che il lavoratore:
1) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato italiano in base all’articolo 2 del Tuir, Dpr 917/ 1986; 2) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per ameno due anni;
3) svolga la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Per quanto riguarda le domande specifiche contenute nel quesito, salvo un esame della normativa spagnola, si ritiene che, in linea di principio, in presenza dell’inerenza del costo del lavoro, esso sia deducibile sia nell’ipotesi in cui un soggetto svolga l’attività lavorativa nell’interesse del datore di lavoro dalla Spagna sia nell’ipotesi in cui tale attività sia svolta, sempre nel suo interesse, dall’Italia.
In merito al pagamento delle imposte da parte della lavoratrice e alle modalità per fruire dell’agevolazione, poiché la società spagnola, datrice di lavoro, non è sostituto d’imposta in Italia, la lavoratrice percepirà un lordo e fruirà dell’agevolazione, pagando cioè le imposte sul 30% del reddito percepito, solo in sede di presentazione della dichiarazione, a partire dal periodo di imposta in cui acquisisce la residenza in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.
Si precisa, per completezza, che, dal punto di vista contributivo, in applicazione del principio lex locis laboris, poiché il lavoro della lettrice è svolto in Italia, il datore di lavoro spagnolo dovrà aprire una rappresentanza contributiva in Italia per provvedere al versamento dei contributi nel nostro Paese, in quanto luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.