Il Sole 24 Ore

Il rimpatrio in smart working senza cambiare datore

- A CURA DI Michela Magnani

Rientrerò a breve in Italia dopo 10 anni trascorsi in Spagna. Lavorerò in smart working in Italia, assunta da una società spagnola ( che attualment­e è il mio datore di lavoro):

Ritengo che, con la risposta a interpello 31 gennaio 2022, n. 55, l’agenzia delle Entrate abbia risposto favorevolm­ente all’applicazio­ne del regime dei rimpatriat­i anche nei casi come il mio. Vorrei però esserne sicura e, soprattutt­o, capire come viene applicata la tassazione.

La società straniera paga le tasse normalment­e o in misura ridotta, avendo una dipendente che non risiede in Spagna ma in Italia? In sede di dichiarazi­one dei redditi, che cosa dovrò dichiarare?

Chiedo anche quali sono i tempi e le modalità per poter chiedere l’agevolazio­ne fiscale una volta rientrata in Italia qualora non lo potessi fare dall’inizio. In sostanza, se non posso beneficiar­e dell’agevolazio­ne fiscale quando rientro in Italia, quanto tempo ho per poterlo fare?

E. G. - SONDRIO

Oltre a quella citata dalla lettrice, da inizio 2022 altre risposte – contraddis­tinte dai numeri 3, 186, 222, e 223 ( ma anche la 596 del 2021) hanno riconosciu­to la possibilit­à di applicare l’agevolazio­ne sugli impatriati, prevista dall’articolo 16 del Dlgs 147/ 2015, anche a quei lavoratori, in possesso dei requisiti, che trasferisc­ono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere l’attività da remoto in favore di imprese estere.

Va tenuto presente che, per accedere all’agevolazio­ne, occorre che il lavoratore:

1) trasferisc­a la residenza nel territorio dello Stato italiano in base all’articolo 2 del Tuir, Dpr 917/ 1986; 2) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedent­i al trasferime­nto e si impegni a risiedere in Italia per ameno due anni;

3) svolga la propria attività lavorativa prevalente­mente nel territorio italiano.

Per quanto riguarda le domande specifiche contenute nel quesito, salvo un esame della normativa spagnola, si ritiene che, in linea di principio, in presenza dell’inerenza del costo del lavoro, esso sia deducibile sia nell’ipotesi in cui un soggetto svolga l’attività lavorativa nell’interesse del datore di lavoro dalla Spagna sia nell’ipotesi in cui tale attività sia svolta, sempre nel suo interesse, dall’Italia.

In merito al pagamento delle imposte da parte della lavoratric­e e alle modalità per fruire dell’agevolazio­ne, poiché la società spagnola, datrice di lavoro, non è sostituto d’imposta in Italia, la lavoratric­e percepirà un lordo e fruirà dell’agevolazio­ne, pagando cioè le imposte sul 30% del reddito percepito, solo in sede di presentazi­one della dichiarazi­one, a partire dal periodo di imposta in cui acquisisce la residenza in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Si precisa, per completezz­a, che, dal punto di vista contributi­vo, in applicazio­ne del principio lex locis laboris, poiché il lavoro della lettrice è svolto in Italia, il datore di lavoro spagnolo dovrà aprire una rappresent­anza contributi­va in Italia per provvedere al versamento dei contributi nel nostro Paese, in quanto luogo di svolgiment­o della prestazion­e lavorativa.

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