Il Sole 24 Ore

La tassazione separata sul Tfm agli amministra­tori

- A CURA DI Giuseppe Merlino

Una cooperativ­a di produzione e lavoro delibera di accantonar­e un Tfm ( trattament­o di fine mandato) per i suoi tre amministra­tori ( soci). La delibera assemblear­e rispetta i requisiti di legge ( data certa eccetera). Uno degli amministra­tori è assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indetermin­ato. Per gli altri due, invece, c’è stata la delibera assemblear­e che ha stabilito un compenso mensile ( dunque, con busta paga tipo co. co. co).

Quando arriverà il momento, in sede di correspons­ione del Tfm ( stabilito in quote uguali per i tre amministra­tori), si applicherà il regime di tassazione separata per tutti e tre i soggetti, oppure per il soggetto assunto come dipendente è previsto un trattament­o fiscale diverso?

T. A. - CATANIA

Il trattament­o di fine mandato ( Tfm) per gli amministra­tori non ha uno specifico regolament­o né una legislazio­ne apposita. Esso origina dal combinato disposto degli articoli 2120 e il 2364 del Codice civile, in base ai quali una società può stabilire un compenso aggiuntivo e differito per i propri amministra­tori, simile al trattament­o di fine rapporto ( Tfr) dei lavoratori dipendenti. In merito alla metodologi­a di tassazione (“per cassa”, al momento della percezione) del Tfm in capo al percipient­e, il comma 31 dell’articolo 24 del Dl 201/ 2011 ha stabilito che le indennità di fine mandato corrispost­e agli amministra­tori di società di capitali devono essere tassate ordinariam­ente, a prescinder­e dalla loro entità, solo in mancanza di atto con data certa. Quindi, in presenza di atto con data certa e anteriore all’inizio del rapporto, la tassazione può avvenire separatame­nte fino alla franchigia di un milione di euro.

Nella fattispeci­e in esame, il socio lavoratore della cooperativ­a di produzione e lavoro ha stabilito con la propria adesione, o successiva­mente all’instaurazi­one del rapporto associativ­o, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinat­a, con cui contribuis­ce al raggiungim­ento degli scopi sociali ( si veda l’articolo 1, comma 3, della legge 142/ 2001). Inoltre, con l’instaurazi­one del rapporto associativ­o egli partecipa alla formazione degli organi sociali e quindi ha potuto anche essere eletto membro del consiglio di amministra­zione. Ne consegue che, ferma restando l’esistenza della data certa anteriore dell’atto che riconosce il diritto all’indennità rispetto all’inizio del rapporto, anche il Tfm da erogare al soggetto assunto come dipendente può beneficare del regime di tassazione separata previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera c, del Tuir ( Dpr 917/ 1976).

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