La tassazione separata sul Tfm agli amministratori
Una cooperativa di produzione e lavoro delibera di accantonare un Tfm ( trattamento di fine mandato) per i suoi tre amministratori ( soci). La delibera assembleare rispetta i requisiti di legge ( data certa eccetera). Uno degli amministratori è assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per gli altri due, invece, c’è stata la delibera assembleare che ha stabilito un compenso mensile ( dunque, con busta paga tipo co. co. co).
Quando arriverà il momento, in sede di corresponsione del Tfm ( stabilito in quote uguali per i tre amministratori), si applicherà il regime di tassazione separata per tutti e tre i soggetti, oppure per il soggetto assunto come dipendente è previsto un trattamento fiscale diverso?
T. A. - CATANIA
Il trattamento di fine mandato ( Tfm) per gli amministratori non ha uno specifico regolamento né una legislazione apposita. Esso origina dal combinato disposto degli articoli 2120 e il 2364 del Codice civile, in base ai quali una società può stabilire un compenso aggiuntivo e differito per i propri amministratori, simile al trattamento di fine rapporto ( Tfr) dei lavoratori dipendenti. In merito alla metodologia di tassazione (“per cassa”, al momento della percezione) del Tfm in capo al percipiente, il comma 31 dell’articolo 24 del Dl 201/ 2011 ha stabilito che le indennità di fine mandato corrisposte agli amministratori di società di capitali devono essere tassate ordinariamente, a prescindere dalla loro entità, solo in mancanza di atto con data certa. Quindi, in presenza di atto con data certa e anteriore all’inizio del rapporto, la tassazione può avvenire separatamente fino alla franchigia di un milione di euro.
Nella fattispecie in esame, il socio lavoratore della cooperativa di produzione e lavoro ha stabilito con la propria adesione, o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali ( si veda l’articolo 1, comma 3, della legge 142/ 2001). Inoltre, con l’instaurazione del rapporto associativo egli partecipa alla formazione degli organi sociali e quindi ha potuto anche essere eletto membro del consiglio di amministrazione. Ne consegue che, ferma restando l’esistenza della data certa anteriore dell’atto che riconosce il diritto all’indennità rispetto all’inizio del rapporto, anche il Tfm da erogare al soggetto assunto come dipendente può beneficare del regime di tassazione separata previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera c, del Tuir ( Dpr 917/ 1976).