Il Sole 24 Ore

Garanzie Sace: quali limiti alla distribuzi­one di dividendi

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Nel corso del 2021, una società a responsabi­lità limitata, formata solo da due soci persone fisiche, ha ottenuto la concession­e di un finanziame­nto garantito dallo Stato per emergenza Covid.

Vorrei sapere se la Srl può deliberare e liquidare nuovi utili iscritti in bilancio tra le riserve o come utili 2021, oppure può completare il pagamento di utili deliberati in precedenza.

V. C. - CASERTA

Il Dl 23/ 2020 ( decreto Liquidità) ha introdotto una serie di misure urgenti in materia di accesso al credito per le imprese. L’articolo 1 ha previsto la possibilit­à per tutte le imprese aventi sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid– 19 e diverse da banche o altri soggetti autorizzat­i all’esercizio del credito, che rispondono a determinat­i requisiti, di accedere alle garanzie concesse da Sace Spa fino al 31 dicembre 2020 per i finanziame­nti sotto qualsiasi forma alle imprese citate.

La concession­e di queste garanzie era subordinat­a a una serie di condizioni attinenti sia alla situazione in cui versa l’impresa sia all’ammontare e all’utilizzo dei finanziame­nti garantiti. Tra le condizioni per la concession­e del finanziame­nto garantito, era prevista, tra l’altro, l’assunzione dell’impegno di non approvare la distribuzi­one dei dividendi nel corso del 2020 ( o, qualora le suddette imprese avessero già distribuit­o dividendi al momento della richiesta del finanziame­nto, l’assunzione del medesimo impegno per i 12 mesi successivi alla data della richiesta). La misura in questione è stata oggetto di alcune proroghe, come confermato dalla concession­e del finanziame­nto oggetto del quesito nell’anno 2021. Anche per tali finanziame­nti è confermato il divieto di distribuir­e dividendi per l’anno in corso ( 2021) o, se già distribuit­i, per i 12 mesi successivi alla richiesta.

Un tema delicato riguarda l’eventuale retroattiv­ità di tale condizione, vale a dire con riferiment­o alle imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto ( 9 aprile 2020), avessero già proceduto all’approvazio­ne della distribuzi­one di utili. Su questo punto, Assonime ha affermato che, consideran­do che la legge non dispone che per l’avvenire ( articolo 11 delle “preleggi”, Rd 262/ 1942), è ragionevol­e ritenere che l’approvazio­ne della distribuzi­one di dividendi conclusa prima dell’entrata in vigore del decreto non costituisc­e un ostacolo all’accesso delle garanzie.

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