Garanzie Sace: quali limiti alla distribuzione di dividendi
Nel corso del 2021, una società a responsabilità limitata, formata solo da due soci persone fisiche, ha ottenuto la concessione di un finanziamento garantito dallo Stato per emergenza Covid.
Vorrei sapere se la Srl può deliberare e liquidare nuovi utili iscritti in bilancio tra le riserve o come utili 2021, oppure può completare il pagamento di utili deliberati in precedenza.
V. C. - CASERTA
Il Dl 23/ 2020 ( decreto Liquidità) ha introdotto una serie di misure urgenti in materia di accesso al credito per le imprese. L’articolo 1 ha previsto la possibilità per tutte le imprese aventi sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid– 19 e diverse da banche o altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, che rispondono a determinati requisiti, di accedere alle garanzie concesse da Sace Spa fino al 31 dicembre 2020 per i finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese citate.
La concessione di queste garanzie era subordinata a una serie di condizioni attinenti sia alla situazione in cui versa l’impresa sia all’ammontare e all’utilizzo dei finanziamenti garantiti. Tra le condizioni per la concessione del finanziamento garantito, era prevista, tra l’altro, l’assunzione dell’impegno di non approvare la distribuzione dei dividendi nel corso del 2020 ( o, qualora le suddette imprese avessero già distribuito dividendi al momento della richiesta del finanziamento, l’assunzione del medesimo impegno per i 12 mesi successivi alla data della richiesta). La misura in questione è stata oggetto di alcune proroghe, come confermato dalla concessione del finanziamento oggetto del quesito nell’anno 2021. Anche per tali finanziamenti è confermato il divieto di distribuire dividendi per l’anno in corso ( 2021) o, se già distribuiti, per i 12 mesi successivi alla richiesta.
Un tema delicato riguarda l’eventuale retroattività di tale condizione, vale a dire con riferimento alle imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto ( 9 aprile 2020), avessero già proceduto all’approvazione della distribuzione di utili. Su questo punto, Assonime ha affermato che, considerando che la legge non dispone che per l’avvenire ( articolo 11 delle “preleggi”, Rd 262/ 1942), è ragionevole ritenere che l’approvazione della distribuzione di dividendi conclusa prima dell’entrata in vigore del decreto non costituisce un ostacolo all’accesso delle garanzie.