Un caso di assegno unico nella famiglia allargata
Un nucleo è composto – come risulta dallo stato di famiglia – da quattro persone con cittadinanza italiana. Una donna ( X) è un soggetto con partita Iva, e il suo compagno ( Y), che è lavoratore dipendente, sono conviventi.
Ci sono due figli minori: il primo ( A) è figlio solo di X, mentre il secondo ( B), anch’esso minore, è figlio della coppia ed è a carico del padre ( Y), che percepisce l’assegno per il nucleo familiare solo per questo figlio. È possibile percepire l’assegno unico universale per il primo minore ( A), figlio solo di X?
R. S. - BARI
La madre X può chiedere l’assegno unico universale per il figlio A ( che non è figlio del convivente Y) al 100% o al 50% in base agli accordi presi con l’altro genitore di A. Infatti, secondo la normativa ( si vedano l’articolo 6 del Dlgs 230/ 2021 e il messaggio Inps 1714 del 20 aprile 2022), nel caso di genitori separati, divorziati o comunque non conviventi, l’assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori.
Il richiedente deve dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore e può indicare nella stessa domanda anche gli estremi dei conti sui quali pagare la quota di assegno spettante all’altro genitore.
In mancanza di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso, l’altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti.