Il Sole 24 Ore

Un caso di assegno unico nella famiglia allargata

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Un nucleo è composto – come risulta dallo stato di famiglia – da quattro persone con cittadinan­za italiana. Una donna ( X) è un soggetto con partita Iva, e il suo compagno ( Y), che è lavoratore dipendente, sono conviventi.

Ci sono due figli minori: il primo ( A) è figlio solo di X, mentre il secondo ( B), anch’esso minore, è figlio della coppia ed è a carico del padre ( Y), che percepisce l’assegno per il nucleo familiare solo per questo figlio. È possibile percepire l’assegno unico universale per il primo minore ( A), figlio solo di X?

R. S. - BARI

La madre X può chiedere l’assegno unico universale per il figlio A ( che non è figlio del convivente Y) al 100% o al 50% in base agli accordi presi con l’altro genitore di A. Infatti, secondo la normativa ( si vedano l’articolo 6 del Dlgs 230/ 2021 e il messaggio Inps 1714 del 20 aprile 2022), nel caso di genitori separati, divorziati o comunque non conviventi, l’assegno può essere pagato al solo richiedent­e o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori.

Il richiedent­e deve dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizio­ne sono state definite in accordo con l’altro genitore e può indicare nella stessa domanda anche gli estremi dei conti sui quali pagare la quota di assegno spettante all’altro genitore.

In mancanza di accordo, il richiedent­e deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso, l’altro genitore dovrà successiva­mente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti.

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