Bando pubblico per affittare il fondo rustico del Comune
Il legale rappresentante del Comune ha stipulato – quale parte concedente – un contratto di affitto di fondo rustico ex articolo 23 della legge 11/ 1971, poi sostituito dall’articolo 45 della legge 203/ 1982. La parte affittuaria è un giovane imprenditore agricolo e il contratto non è soggetto a registrazione ex articolo 15, comma 1, della legge 441/ 1998. Il contratto – della durata di nove anni e sette mesi – è stato stipulato con l’assistenza, chiesta da entrambe le parti, di due rappresentanti della Coldiretti.
Il Comune sostiene che il contratto può essere sottoscritto direttamente tra le parti, senza l’emissione di un bando pubblico. È veramente così? Che cosa stabilisce la normativa?
F. B. – ALESSANDRIA
L’Autorità nazionale anticorruzione, con delibera 272 del 3 aprile 2019, è intervenuta in relazione all’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, proprio in riferimento a un caso di affitto di fondi rustici da parte di un’amministrazione locale. Tale delibera si richiama all’articolo 3 del Rd 2240/ 1923, il quale prevede che « i contratti dai quali derivi un’entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l’amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata » .
Inoltre, l’articolo 4 del Dlgs 50/ 2016, così come modificato dal decreto legislativo “correttivo” 56/ 2017 inserito nel Codice dei contratti pubblici ( Dlgs 50/ 2016), dispone che « l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte dall’ambito di applicazione oggettiva del presente Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica » . In presenza di attribuzione di vantaggi economici a privati è sempre richiesta una procedura trasparente – con criteri di assegnazione prestabiliti – con una comparazione tra più soggetti potenzialmente interessati all’utilizzo del bene, ossia un bando pubblico.