Il Sole 24 Ore

Bando pubblico per affittare il fondo rustico del Comune

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Il legale rappresent­ante del Comune ha stipulato – quale parte concedente – un contratto di affitto di fondo rustico ex articolo 23 della legge 11/ 1971, poi sostituito dall’articolo 45 della legge 203/ 1982. La parte affittuari­a è un giovane imprendito­re agricolo e il contratto non è soggetto a registrazi­one ex articolo 15, comma 1, della legge 441/ 1998. Il contratto – della durata di nove anni e sette mesi – è stato stipulato con l’assistenza, chiesta da entrambe le parti, di due rappresent­anti della Coldiretti.

Il Comune sostiene che il contratto può essere sottoscrit­to direttamen­te tra le parti, senza l’emissione di un bando pubblico. È veramente così? Che cosa stabilisce la normativa?

F. B. – ALESSANDRI­A

L’Autorità nazionale anticorruz­ione, con delibera 272 del 3 aprile 2019, è intervenut­a in relazione all’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, proprio in riferiment­o a un caso di affitto di fondi rustici da parte di un’amministra­zione locale. Tale delibera si richiama all’articolo 3 del Rd 2240/ 1923, il quale prevede che « i contratti dai quali derivi un’entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolar­i ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazio­ne del contratto, e limitatame­nte ai casi da determinar­e con il regolament­o, l’amministra­zione non intenda far ricorso alla licitazion­e ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata » .

Inoltre, l’articolo 4 del Dlgs 50/ 2016, così come modificato dal decreto legislativ­o “correttivo” 56/ 2017 inserito nel Codice dei contratti pubblici ( Dlgs 50/ 2016), dispone che « l’affidament­o dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte dall’ambito di applicazio­ne oggettiva del presente Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicit­à, efficacia, imparziali­tà, parità di trattament­o, trasparenz­a, proporzion­alità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica » . In presenza di attribuzio­ne di vantaggi economici a privati è sempre richiesta una procedura trasparent­e – con criteri di assegnazio­ne prestabili­ti – con una comparazio­ne tra più soggetti potenzialm­ente interessat­i all’utilizzo del bene, ossia un bando pubblico.

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