Vendita online di auto usate, serve una « sede » apposita
È stata inviata al Comune una comunicazione di inizio attività di commercio online di auto usate. Tale attività viene svolta nell’abitazione del titolare, mentre le auto sono depositate su un terreno di proprietà dello stesso.
Il Comune contesta tale attività sostenendo che essa, venendo svolta in un’abitazione privata, non permette agli organi di vigilanza di accedere liberamente all’interno per gli opportuni controlli del registro di carico e scarico di auto usate. A tale riguardo l’ente locale cita la circolare 557/ pas/ u/ 013675 del 2 settembre 2016. Può questa circolare, che non ha il rango di una norma, impedire tale attività?
N. D. - VENEZIA
La prassi descritta risulta coerente rispetto al quadro normativo vigente. La circolare 557/ pas/ u/ 013675 del 2 settembre 2016 è stata integrata dalla circolare 557/ pas/ U/ 004040 del 21 marzo 2018, dove – richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 15 del 2 marzo 2018 ( sezione prima, adunanza del 14 febbraio 2018) – viene chiarita la permanenza in vigore dei registri relativi alle transazioni di cui all’articolo 128 del Rd 18 giugno 773/ 1931 ( Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – Tulps), con l’obiettivo di mantenere e garantire la tracciabilità delle transazioni aventi per oggetto determinati beni ( tra cui, appunto, autoveicoli usati).
Al mantenimento dell’obbligo in questione è collegato il diritto di accesso nei locali in cui è svolta l’attività da parte degli organi di controllo, da cui deriva l’incompatibilità della dislocazione evidenziata nel quesito.