Il Sole 24 Ore

Matteo Rezzonico Dopo il decreto ingiuntivo prescrizio­ne crediti in 10 anni

-

[ 1226][

Un condomino è insolvente, oramai da circa sei anni, nei confronti del condominio. Circa due anni fa, l’amministra­tore fece, nei suoi confronti, un decreto ingiuntivo, al quale lui non si oppose. L’amministra­tore, tuttavia, non effettuò successiva­mente alcuna ulteriore azione.

Si chiede se, con una nuova iniziativa legale, si può tentare di recuperare quanto dovuto da questo condomino, o se è già intervenut­a la prescrizio­ne, pur in presenza del decreto ingiuntivo citato.

R. P. - VICENZA

I crediti menzionati nel decreto ingiuntivo in questione ( richiesto e ottenuto dal condominio un paio di anni fa) non sono prescritti. Infatti il decreto ingiuntivo ormai “passato in giudicato” con i crediti in esso menzionati – anche se non azionato esecutivam­ente – si prescrive in dieci anni ( articolo 2953 del Codice Civile), a prescinder­e dalla data dei crediti. La prescrizio­ne decennale può tra l’altro essere interrotta dall’invio di una raccomanda­ta con ricevuta di ritorno o di una pec ( posta elettronic­a certificat­a). Conseguent­emente, l’amministra­tore di condominio – se non non lo ha già fatto – deve attivare contro il debitore, tramite un legale, l’azione esecutiva per recuperare il dovuto ( pignoramen­to immobiliar­e, mobiliare o presso terzi).

Quanto ai crediti maturati successiva­mente a quelli menzionati nel decreto ingiuntivo, secondo la giurisprud­enza le spese condominia­li hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizio­ne quinquenna­le a norma dell’articolo 2948, n. 4, del Codice civile. La prescrizio­ne, in tale caso, decorre dalla delibera di approvazio­ne del rendiconto e dello stato di riparto, costituent­e il titolo nei confronti del singolo condomino ( si veda, tra le altre, Cassazione, 25 febbraio 2014, n. 4489).

Dunque – nel caso descritto del lettore – non è preclusa al condominio l’attivazion­e di una ulteriore azione monitoria nei confronti del debitore, per i crediti maturati successiva­mente al primo decreto. Tanto più che, per l’articolo 1129, comma 9, del Codice civile, « salvo che sia stato espressame­nte dispensato dall’assemblea, l’amministra­tore è tenuto ad agire per la riscossion­e forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizio­ni per l’attuazione del presente codice » .

 ?? ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy