Matteo Rezzonico Dopo il decreto ingiuntivo prescrizione crediti in 10 anni
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Un condomino è insolvente, oramai da circa sei anni, nei confronti del condominio. Circa due anni fa, l’amministratore fece, nei suoi confronti, un decreto ingiuntivo, al quale lui non si oppose. L’amministratore, tuttavia, non effettuò successivamente alcuna ulteriore azione.
Si chiede se, con una nuova iniziativa legale, si può tentare di recuperare quanto dovuto da questo condomino, o se è già intervenuta la prescrizione, pur in presenza del decreto ingiuntivo citato.
R. P. - VICENZA
I crediti menzionati nel decreto ingiuntivo in questione ( richiesto e ottenuto dal condominio un paio di anni fa) non sono prescritti. Infatti il decreto ingiuntivo ormai “passato in giudicato” con i crediti in esso menzionati – anche se non azionato esecutivamente – si prescrive in dieci anni ( articolo 2953 del Codice Civile), a prescindere dalla data dei crediti. La prescrizione decennale può tra l’altro essere interrotta dall’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno o di una pec ( posta elettronica certificata). Conseguentemente, l’amministratore di condominio – se non non lo ha già fatto – deve attivare contro il debitore, tramite un legale, l’azione esecutiva per recuperare il dovuto ( pignoramento immobiliare, mobiliare o presso terzi).
Quanto ai crediti maturati successivamente a quelli menzionati nel decreto ingiuntivo, secondo la giurisprudenza le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale a norma dell’articolo 2948, n. 4, del Codice civile. La prescrizione, in tale caso, decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino ( si veda, tra le altre, Cassazione, 25 febbraio 2014, n. 4489).
Dunque – nel caso descritto del lettore – non è preclusa al condominio l’attivazione di una ulteriore azione monitoria nei confronti del debitore, per i crediti maturati successivamente al primo decreto. Tanto più che, per l’articolo 1129, comma 9, del Codice civile, « salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice » .