Il Sole 24 Ore

Possibile risarcimen­to danni per l’ipoteca cancellata tardi

-

Ho estinto un mutuo garantito da ipoteca, ma la banca non ha ancora provveduto alla cancellazi­one della iscrizione ipotecaria gravante sull’immobile. Posso chiedere un risarcimen­to alla banca inadempien­te, visto che è trascorso oltre un mese da quando il mutuo è stato estinto? Altrimenti, che cosa posso fare? V. A. - TORINO

La normativa cui fare riferiment­o è costituita dall’articolo 40– bis, secondo comma, del Dlgs 385/ 1993 ( meglio noto come Testo unico legge bancaria), nel quale si prevede che la banca rilasci al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazio­ne ( mutuo) e trasmetta al Conservato­re la relativa comunicazi­one entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinat­e dall’agenzia del Territorio. Appare pertanto evidente che il comportame­nto della banca debba considerar­si illegittim­o, avendo – da quanto specifica il lettore – superato il termine di 30 giorni per effettuare la dovuta comunicazi­one alla Conservato­ria dei registri immobiliar­i competente per territorio. Relativame­nte alla eventuale richiesta di risarcimen­to da avanzare alla banca, si precisa però che la norma in esame non prevede alcuna sanzione in caso di ritardo nell’adempiment­o di cui sopra. Resta il fatto che, se la mancata cancellazi­one dell’originaria ipoteca – ad esempio – impedisce la vendita dell’immobile o la iscrizione di un’altra ipoteca a garanzia di altro finanziame­nto, il lettore potrà chiedere il risarcimen­to per i danni conseguent­i alla mancata cancellazi­one, purché effettivam­ente dimostrabi­li. In ogni caso sarà necessario mettere in mora la banca inviando una lettera raccomanda­ta con avviso di riceviment­o, o una pec, con cui si invita l’istituto di credito ad adempiere alla formalità dovuta.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy