Possibile risarcimento danni per l’ipoteca cancellata tardi
Ho estinto un mutuo garantito da ipoteca, ma la banca non ha ancora provveduto alla cancellazione della iscrizione ipotecaria gravante sull’immobile. Posso chiedere un risarcimento alla banca inadempiente, visto che è trascorso oltre un mese da quando il mutuo è stato estinto? Altrimenti, che cosa posso fare? V. A. - TORINO
La normativa cui fare riferimento è costituita dall’articolo 40– bis, secondo comma, del Dlgs 385/ 1993 ( meglio noto come Testo unico legge bancaria), nel quale si prevede che la banca rilasci al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione ( mutuo) e trasmetta al Conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall’agenzia del Territorio. Appare pertanto evidente che il comportamento della banca debba considerarsi illegittimo, avendo – da quanto specifica il lettore – superato il termine di 30 giorni per effettuare la dovuta comunicazione alla Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio. Relativamente alla eventuale richiesta di risarcimento da avanzare alla banca, si precisa però che la norma in esame non prevede alcuna sanzione in caso di ritardo nell’adempimento di cui sopra. Resta il fatto che, se la mancata cancellazione dell’originaria ipoteca – ad esempio – impedisce la vendita dell’immobile o la iscrizione di un’altra ipoteca a garanzia di altro finanziamento, il lettore potrà chiedere il risarcimento per i danni conseguenti alla mancata cancellazione, purché effettivamente dimostrabili. In ogni caso sarà necessario mettere in mora la banca inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o una pec, con cui si invita l’istituto di credito ad adempiere alla formalità dovuta.