Responsabilità della banca per la carta non recapitata
A seguito della scadenza della carta bancomat in mio possesso, la mia banca avrebbe dovuto inviarmi un’altra carta, come già avvenuto in passato. Nonostante la nuova carta non mi sia mai stata recapitata, ho ricevuto un messaggio sul mio smartphone che mi avvisava di due prelievi presso un Atm, proprio tramite la carta mai pervenuta in mio possesso. Pensando si fosse trattato di un errore, solamente il giorno successivo provvedevo a bloccare questa carta ( sebbene da me mai ricevuta), a sporgere denuncia e a chiedere, nei giorni successivi, la restituzione dell’importo di 3.200 euro che mi era stato fraudolentemente prelevato dal conto.
La banca, però, afferma che nulla mi è dovuto in quanto i prelievi risulterebbero eseguiti regolarmente tramite la nuova carta bancomat, che sostiene io abbia ricevuto. Che cosa posso fare?
B. M. - FIRENZE
Innanzitutto la banca deve fornire prova rigorosa, tramite le evidenze informatiche, che i prelievi sono stati regolarmente autenticati e contabilizzati a seguito di lettura del microchip contenuto nella carta, nonché deve provare il corretto inserimento del Pin, fino dal primo tentativo, senza il verificarsi di alcuna anomalia. Fatta questa osservazione preliminare, va anche detto che la banca dovrà fornire la prova della effettiva consegna della carta sostitutiva al cliente, in quanto – secondo la previsione dell’articolo 8, comma 2, del Dlgs 11/ 2010 – « i rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico del prestatore di servizi di pagamento » .
Il lettore, poi, potrà verificare se il plafond giornaliero della carta sia stato superato, in quanto, a norma dell’articolo 8 del decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112 ( regolamento attuativo della legge 166/ 2005 per l’istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento), si configura il rischio di frode di cui all’articolo 3, comma 1, della legge in questione quando, riguardo alle carte di pagamento sottoposte a monitoraggio di cui all’articolo 7, lettera c ( come la carta bancomat in questione), una o più richieste di autorizzazione nelle 24 ore esauriscano l’importo totale del plafond della carta di pagamento.
In conclusione, ove il plafond giornaliero della carta del lettore sia stato superato, egli avrà diritto a ottenere la restituzione di quanto a lui fraudolentemente prelevato, indipendentemente dal fatto che la banca riesca a provare l’avvenuta consegna della nuova carta, sostitutiva di quella scaduta.