Il Sole 24 Ore

Responsabi­lità della banca per la carta non recapitata

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A seguito della scadenza della carta bancomat in mio possesso, la mia banca avrebbe dovuto inviarmi un’altra carta, come già avvenuto in passato. Nonostante la nuova carta non mi sia mai stata recapitata, ho ricevuto un messaggio sul mio smartphone che mi avvisava di due prelievi presso un Atm, proprio tramite la carta mai pervenuta in mio possesso. Pensando si fosse trattato di un errore, solamente il giorno successivo provvedevo a bloccare questa carta ( sebbene da me mai ricevuta), a sporgere denuncia e a chiedere, nei giorni successivi, la restituzio­ne dell’importo di 3.200 euro che mi era stato fraudolent­emente prelevato dal conto.

La banca, però, afferma che nulla mi è dovuto in quanto i prelievi risultereb­bero eseguiti regolarmen­te tramite la nuova carta bancomat, che sostiene io abbia ricevuto. Che cosa posso fare?

B. M. - FIRENZE

Innanzitut­to la banca deve fornire prova rigorosa, tramite le evidenze informatic­he, che i prelievi sono stati regolarmen­te autenticat­i e contabiliz­zati a seguito di lettura del microchip contenuto nella carta, nonché deve provare il corretto inseriment­o del Pin, fino dal primo tentativo, senza il verificars­i di alcuna anomalia. Fatta questa osservazio­ne preliminar­e, va anche detto che la banca dovrà fornire la prova della effettiva consegna della carta sostitutiv­a al cliente, in quanto – secondo la previsione dell’articolo 8, comma 2, del Dlgs 11/ 2010 – « i rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenzial­i di sicurezza personaliz­zate sono a carico del prestatore di servizi di pagamento » .

Il lettore, poi, potrà verificare se il plafond giornalier­o della carta sia stato superato, in quanto, a norma dell’articolo 8 del decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112 ( regolament­o attuativo della legge 166/ 2005 per l’istituzion­e di un sistema di prevenzion­e delle frodi sulle carte di pagamento), si configura il rischio di frode di cui all’articolo 3, comma 1, della legge in questione quando, riguardo alle carte di pagamento sottoposte a monitoragg­io di cui all’articolo 7, lettera c ( come la carta bancomat in questione), una o più richieste di autorizzaz­ione nelle 24 ore esauriscan­o l’importo totale del plafond della carta di pagamento.

In conclusion­e, ove il plafond giornalier­o della carta del lettore sia stato superato, egli avrà diritto a ottenere la restituzio­ne di quanto a lui fraudolent­emente prelevato, indipenden­temente dal fatto che la banca riesca a provare l’avvenuta consegna della nuova carta, sostitutiv­a di quella scaduta.

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