Sub– vettori italiani, imponibili i servizi del ’ 21 pagati nel ’ 22
L’articolo 5– septies del Dl 146/ 2021, convertito nella legge 215/ 2021, ha modificato l’articolo 9 del Dpr 633/ 1972 circa la non imponibilità dei trasporti internazionali, con decorrenza per i servizi di trasporto prestati dal 1° gennaio 2022, facendo salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data.
Nel 2021 la non imponibilità era applicata anche ai sub– vettori nei confronti del vettore principale per i trasporti internazionali.
Per i servizi di trasporto resi nel 2021, e fatturati e/ o pagati nel 2021, resta ammessa la non imponibilità all’Iva? Per quelli resi nel 2021, ma fatturati e/ o pagati nel 2022, è ammessa la non imponibilità, considerato l’articolo 6, commi 3 e 4, del Dpr 633/ 1972?
U. A. - SALERNO
I trasporti resi da sub– vettori italiani, fatturati o pagati nel 2021, continuano a essere qualificabili come servizi non imponibili. Invece, quelli resi nel 2021, ma fatturati e/ o pagati nel 2022, sono soggetti a Iva.
Diversa è la situazione in relazione ai servizi resi da sub– vettori esteri fatturati a committenti italiani: in questa ipotesi, bisogna verificare se l’ultimazione o il pagamento del servizio si sono realizzati prima o dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore del Dl 146/ 2021. In altri termini, si applicano le regole generali che disciplinano il momento di effettuazione dei servizi stabilite dall’articolo 6 del Dpr 633/ 1972, così come confermato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 5/ E/ 2022 ( paragrafo 3).