Il contratto intermittente per i commessi di negozi
Nel settore del commercio al dettaglio ( mansione di commesso, prevista dal regio decreto 2657/ 1923) è possibile stipulare un contratto a chiamata senza vincolo dell’età? Oppure il requisito anagrafico è un requisito soggettivo che deve essere sempre rispettato?
S. S. - FORLÍ
Ilcontratto Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato in presenza di ipotesi soggettive oppure di ipotesi oggettive. Nel primo caso, il lavoratore deve essere di età inferiore a 24 anni oppure superiore a 55 anni, e il contratto può essere stipulato per lo svolgimento di qualsiasi mansione. Nel secondo caso, il contratto può essere stipulato in linea generale con lavoratori di qualsiasi età, secondo le previsioni disposte dalla contrattazione collettiva.
In assenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, l’articolo 1 del Dm 259/ 2004 ha ammesso la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie indicate nella tabella allegata al Rd 2657/ 1923. Questa tabella cita, al punto 14, i « commessi di negozio nelle città con meno di 50mila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro competente per territorio » .
Sul punto, la risposta a interpello del ministero del Lavoro 46/ 2011, ampliando l’accezione di commesso anche agli addetti alla vendita, ha precisato che « il riferimento al requisito dimensionale indicato dal R. D. – Comuni di 50.000 abitanti – non incide ai fini della stipulazione di contratti di lavoro intermittente ( cfr. circ. n. 4/ 2005) » . Pertanto il contratto di lavoro intermittente, in assenza di specifica regolamentazione della contrattazione collettiva, può essere stipulato per lo svolgimento della mansione di commesso con lavoratori di qualsiasi età.