Ditta individuale, le ipotesi dopo il decesso del titolare
Il titolare di una ditta individuale artigiana è deceduto il 22 febbraio 2022. A oggi gli eredi non si sono espressi su come vogliono procedere in relazione alla gestione dell’attività d’impresa.
Come dev’essere gestita questa casistica per quanto riguarda l’unica dipendente in forza alla ditta, ad esempio per l’elaborazione del cedolino, della Cu ( certificazione unica) e del modello 770 dell’unica dipendente in forza alla ditta? E che cosa succede in caso di eventuale cessazione del rapporto di lavoro con la dipendente?
C. N. – PISA
In attesa che vengano definite le vicende successorie, il rapporto di lavoro della dipendente prosegue, trascinando con sé i normali adempimenti: elaborazione del libro unico del lavoro ( cedolino paga e presenze), denunce e versamenti contributivi, e così via.
Una volta determinate le sorti definitive dell’impresa, discendono differenti oneri a seconda dell’ipotesi che si realizza. In particolare, per le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, rilasciate dai sostituti d’imposta, devono essere gestite quelle casistiche in cui le operazioni straordinarie comportino: – il passaggio di dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, con rilascio in tal caso di una unica certificazione contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta;
– l’interruzione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione da parte di un altro soggetto con rilascio di due certificazioni concernenti, l’una, i redditi erogati fino all’interruzione del rapporto nonché il Tfr liquidato, l’altra i redditi erogati successivamente all’evento, salva l’applicazione del conguaglio complessivo, qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà prevista dall’articolo 23, comma 4, del Dpr 600/ 1973, nel qual caso il nuovo sostituto dovrà riportare nella certificazione i redditi conseguiti dal sostituito nell’intero periodo d’imposta.
Quindi, nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ( Cu e modello 770), è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazione della dichiarazione, l’estinzione o la non estinzione del sostituto d’imposta. Se non avviene la prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto né da parte degli eredi, e quindi la ditta cessa, per cui viene a cessare anche il lavoro con la dipendente, le dichiarazioni fiscali devono essere presentate dagli eredi stessi: in particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro « dati relativi al sostituto » e nelle comunicazioni e prospetti che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto e il suo codice fiscale; gli eredi che sottoscrivono la dichiarazione devono, invece, esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio « dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione » . Con riferimento, in particolare, ai redditi di lavoro dipendente, gli eredi saranno tenuti a trasmettere una unica comunicazione per la percipiente, contenente i risultati delle operazioni di conguaglio di tutti i redditi percepiti dalla lavoratrice stessa nel periodo d’imposta.