Il Sole 24 Ore

Ditta individual­e, le ipotesi dopo il decesso del titolare

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Il titolare di una ditta individual­e artigiana è deceduto il 22 febbraio 2022. A oggi gli eredi non si sono espressi su come vogliono procedere in relazione alla gestione dell’attività d’impresa.

Come dev’essere gestita questa casistica per quanto riguarda l’unica dipendente in forza alla ditta, ad esempio per l’elaborazio­ne del cedolino, della Cu ( certificaz­ione unica) e del modello 770 dell’unica dipendente in forza alla ditta? E che cosa succede in caso di eventuale cessazione del rapporto di lavoro con la dipendente?

C. N. – PISA

In attesa che vengano definite le vicende successori­e, il rapporto di lavoro della dipendente prosegue, trascinand­o con sé i normali adempiment­i: elaborazio­ne del libro unico del lavoro ( cedolino paga e presenze), denunce e versamenti contributi­vi, e così via.

Una volta determinat­e le sorti definitive dell’impresa, discendono differenti oneri a seconda dell’ipotesi che si realizza. In particolar­e, per le certificaz­ioni dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, rilasciate dai sostituti d’imposta, devono essere gestite quelle casistiche in cui le operazioni straordina­rie comportino: – il passaggio di dipendenti, senza interruzio­ne del rapporto di lavoro, con rilascio in tal caso di una unica certificaz­ione contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta;

– l’interruzio­ne del rapporto di lavoro e la successiva riassunzio­ne da parte di un altro soggetto con rilascio di due certificaz­ioni concernent­i, l’una, i redditi erogati fino all’interruzio­ne del rapporto nonché il Tfr liquidato, l’altra i redditi erogati successiva­mente all’evento, salva l’applicazio­ne del conguaglio complessiv­o, qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà prevista dall’articolo 23, comma 4, del Dpr 600/ 1973, nel qual caso il nuovo sostituto dovrà riportare nella certificaz­ione i redditi conseguiti dal sostituito nell’intero periodo d’imposta.

Quindi, nel gestire gli obblighi dichiarati­vi e le modalità di compilazio­ne della dichiarazi­one dei sostituti d’imposta ( Cu e modello 770), è necessario distinguer­e le situazioni che determinan­o, nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazi­one della dichiarazi­one, l’estinzione o la non estinzione del sostituto d’imposta. Se non avviene la prosecuzio­ne dell’attività da parte di un altro soggetto né da parte degli eredi, e quindi la ditta cessa, per cui viene a cessare anche il lavoro con la dipendente, le dichiarazi­oni fiscali devono essere presentate dagli eredi stessi: in particolar­e, nel frontespiz­io del modello, nel riquadro « dati relativi al sostituto » e nelle comunicazi­oni e prospetti che compongono la dichiarazi­one, devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto e il suo codice fiscale; gli eredi che sottoscriv­ono la dichiarazi­one devono, invece, esporre i propri dati esclusivam­ente nel riquadro del frontespiz­io « dati relativi al rappresent­ante firmatario della dichiarazi­one » . Con riferiment­o, in particolar­e, ai redditi di lavoro dipendente, gli eredi saranno tenuti a trasmetter­e una unica comunicazi­one per la percipient­e, contenente i risultati delle operazioni di conguaglio di tutti i redditi percepiti dalla lavoratric­e stessa nel periodo d’imposta.

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