Il Sole 24 Ore

L’individuaz­ione del Ccnl tra obblighi e discrezion­alità

- A CURA DI Giovanna Riviera

Ci domandiamo qual è il Ccnl ( contratto collettivo nazionale di lavoro) più corretto da applicare da parte di un’azienda che svolge l’attività di demolizion­e di carcasse, con codice Ateco 38.31.10. L’azienda, a seguito della demolizion­e di auto, provvede alla bonifica e allo smaltiment­o di rifiuti speciali tramite ditte autorizzat­e, e commercial­izza sia i pezzi di ricambio che i rottami, vendendoli a privati o aziende.

Dal punto di vista previdenzi­ale l’Inps ha inquadrato l’azienda come industria; pertanto, ai fini contributi­vi, si applica tale imposizion­e previdenzi­ale. Il Ccnl applicato, invece, è quello del terziario– Confcommer­cio, che prevede tra le altre attività « recupero e risanament­o ambiente » , in quanto il Ccnl metalmecca­nici non sembra contemplar­e questo tipo di attività. In caso di accertamen­to ispettivo potrebbero sorgere contestazi­oni circa il contratto applicato? R. P. - NAPOLI

Il comma 1 dell’articolo 2070 del Codice civile, statuendo che l’appartenen­za alla categoria profession­ale, ai fini dell’applicazio­ne del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivam­ente esercitata dall’imprendito­re, astrattame­nte subordina l’individuaz­ione del contratto collettivo alla determinaz­ione dell’attività svolta e, pertanto, della relativa categoria profession­ale,

con conseguent­e rilevanza del codice Ateco. Analogamen­te, il comma 2 del citato articolo dispone che, in caso di esercizio di distinte attività aventi carattere autonomo, ai rispettivi rapporti di lavoro si applicano le norme dei contratti collettivi corrispond­enti alle singole attività. Norma, questa, che, come è stato ripetutame­nte affermato dalla giurisprud­enza di legittimit­à, lascia intendere che, nell’ipotesi di svolgiment­o di attività diverse ma non autonome, bensì complement­ari o accessorie, l’individuaz­ione della disciplina collettiva applicabil­e al rapporto di lavoro debba essere effettuata, a norma dell’articolo 2070 del Codice civile, con riguardo all’attività prevalente.

Ciò detto, deve osservarsi che la constatazi­one che l’articolo citato, comportand­o l’applicazio­ne di un dato Ccnl anche nei confronti di chi non vi avesse – direttamen­te o indirettam­ente – aderito, avrebbe comportato una compromiss­ione della libertà sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzio­ne, ha progressiv­amente condotto a dare un’applicazio­ne residuale alla norma, che, di fatto, resta circoscrit­ta alle sole ipotesi in cui difetti la manifestaz­ione di una diversa volontà delle parti. Ne consegue che, allorquand­o l’azienda sia iscritta a un’associazio­ne sindacale stipulante o, in difetto di iscrizione, abbia esplicitam­ente aderito al contratto collettivo stipulato o comunque lo abbia implicitam­ente accettato, questa contrattaz­ione sarà suscettibi­le di trovare applicazio­ne a prescinder­e dall’attività economica svolta/ categoria profession­ale di appartenen­za. Si richiama, sul punto, la sentenza 2665 del 26 marzo 1997 della Corte di cassazione.

Peraltro, la tutela della libertà sindacale non può comportare una compromiss­ione dei diritti fondamenta­li del lavoratore, cosicché, nell’eventualit­à in cui il contratto collettivo applicato sia difforme da quello applicabil­e in virtù dell’articolo 2070 del Codice civile, il lavoratore sarà legittimat­o a esigere l’applicazio­ne della disciplina dettata da quest’ultimo come termine di riferiment­o per la determinaz­ione della propria retribuzio­ne, a norma dell’articolo 36 della Costituzio­ne. Parimenti gli enti impositori, pur non potendo contestare, sussistend­one i presuppost­i, l’applicazio­ne di un contratto collettivo proprio di un settore non corrispond­ente a quello dell’attività svolta, potranno eccepire che la retribuzio­ne ivi prevista, se inferiore a quella contemplat­a dal Ccnl individuat­o ex articolo 2070 del Codice civile, non possa essere assunta come base per il calcolo dei contributi previdenzi­ali, da parametrar­e invece su quella spettante ai lavoratori del settore di appartenen­za e ciò indipenden­temente dal fatto che sia stata, o meno, percepita. In conclusion­e, in difetto di iscrizione a un’associazio­ne sindacale di categoria, il Ccnl più coerente al dettato normativo e all’elaborazio­ne giurisprud­enziale che l’azienda che svolge attività distinte, ma connesse, dovrebbe applicare è quello dell’attività svolta in via principale. La scelta del Ccnl non si espone a censure da parte dell’ente previdenzi­ale allorquand­o, come pare nel caso prospettat­o, la determinaz­ione della contribuzi­one avvenga sulla scorta della contrattaz­ione collettiva individuat­a a norma dell’articolo 2070 del Codice civile.

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