L’individuazione del Ccnl tra obblighi e discrezionalità
Ci domandiamo qual è il Ccnl ( contratto collettivo nazionale di lavoro) più corretto da applicare da parte di un’azienda che svolge l’attività di demolizione di carcasse, con codice Ateco 38.31.10. L’azienda, a seguito della demolizione di auto, provvede alla bonifica e allo smaltimento di rifiuti speciali tramite ditte autorizzate, e commercializza sia i pezzi di ricambio che i rottami, vendendoli a privati o aziende.
Dal punto di vista previdenziale l’Inps ha inquadrato l’azienda come industria; pertanto, ai fini contributivi, si applica tale imposizione previdenziale. Il Ccnl applicato, invece, è quello del terziario– Confcommercio, che prevede tra le altre attività « recupero e risanamento ambiente » , in quanto il Ccnl metalmeccanici non sembra contemplare questo tipo di attività. In caso di accertamento ispettivo potrebbero sorgere contestazioni circa il contratto applicato? R. P. - NAPOLI
Il comma 1 dell’articolo 2070 del Codice civile, statuendo che l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore, astrattamente subordina l’individuazione del contratto collettivo alla determinazione dell’attività svolta e, pertanto, della relativa categoria professionale,
con conseguente rilevanza del codice Ateco. Analogamente, il comma 2 del citato articolo dispone che, in caso di esercizio di distinte attività aventi carattere autonomo, ai rispettivi rapporti di lavoro si applicano le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Norma, questa, che, come è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, lascia intendere che, nell’ipotesi di svolgimento di attività diverse ma non autonome, bensì complementari o accessorie, l’individuazione della disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro debba essere effettuata, a norma dell’articolo 2070 del Codice civile, con riguardo all’attività prevalente.
Ciò detto, deve osservarsi che la constatazione che l’articolo citato, comportando l’applicazione di un dato Ccnl anche nei confronti di chi non vi avesse – direttamente o indirettamente – aderito, avrebbe comportato una compromissione della libertà sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione, ha progressivamente condotto a dare un’applicazione residuale alla norma, che, di fatto, resta circoscritta alle sole ipotesi in cui difetti la manifestazione di una diversa volontà delle parti. Ne consegue che, allorquando l’azienda sia iscritta a un’associazione sindacale stipulante o, in difetto di iscrizione, abbia esplicitamente aderito al contratto collettivo stipulato o comunque lo abbia implicitamente accettato, questa contrattazione sarà suscettibile di trovare applicazione a prescindere dall’attività economica svolta/ categoria professionale di appartenenza. Si richiama, sul punto, la sentenza 2665 del 26 marzo 1997 della Corte di cassazione.
Peraltro, la tutela della libertà sindacale non può comportare una compromissione dei diritti fondamentali del lavoratore, cosicché, nell’eventualità in cui il contratto collettivo applicato sia difforme da quello applicabile in virtù dell’articolo 2070 del Codice civile, il lavoratore sarà legittimato a esigere l’applicazione della disciplina dettata da quest’ultimo come termine di riferimento per la determinazione della propria retribuzione, a norma dell’articolo 36 della Costituzione. Parimenti gli enti impositori, pur non potendo contestare, sussistendone i presupposti, l’applicazione di un contratto collettivo proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta, potranno eccepire che la retribuzione ivi prevista, se inferiore a quella contemplata dal Ccnl individuato ex articolo 2070 del Codice civile, non possa essere assunta come base per il calcolo dei contributi previdenziali, da parametrare invece su quella spettante ai lavoratori del settore di appartenenza e ciò indipendentemente dal fatto che sia stata, o meno, percepita. In conclusione, in difetto di iscrizione a un’associazione sindacale di categoria, il Ccnl più coerente al dettato normativo e all’elaborazione giurisprudenziale che l’azienda che svolge attività distinte, ma connesse, dovrebbe applicare è quello dell’attività svolta in via principale. La scelta del Ccnl non si espone a censure da parte dell’ente previdenziale allorquando, come pare nel caso prospettato, la determinazione della contribuzione avvenga sulla scorta della contrattazione collettiva individuata a norma dell’articolo 2070 del Codice civile.