Leasing: è determinante la data della consegna
Una ditta individuale ha stipulato, a novembre 2021, un contratto di leasing per l’acquisto di un macchinario compreso tra quelli indicati nell’allegato A della legge 232/ 2016 ( di Bilancio per il 2017) per un valore pari a 85mila euro.
La società di leasing, nel contratto, ha chiesto il versamento del 15 per cento ( pari a 12.500 euro) di acconto a titolo di maxicanone, versamento effettuato il 10 dicembre 2021. Il bene è stato consegnato con verbale il 20 dicembre 2021, ma l’interconnessione del macchinario è avvenuta a marzo 2022.
Nel caso prospettato, è corretto considerare l’investimento rientrante nella normativa relativa al credito d’imposta 4.0 del 50 per cento, avendo concluso l’operazione d’acquisto nel 2021 ( però con acconto versato del 15 per cento), pur essendo avvenuta l’interconnessione nel 2022? Naturalmente, in questo caso, la fruizione del credito d’imposta sarà effettuata a partire dall’anno dell’interconnessione ( 2022). A. T. – PERUGIA
Per rispondere al quesito occorre porre attenzione al momento di “effettuazione” dell’investimento. Tale momento va individuato, anche in caso di leasing, in quello della consegna del bene, ossia quando esso entra nella disponibilità del locatario – nel caso in esame, il 20 dicembre 2021 – non avendo rilevanza l’ammontare della rata di acconto pagata.
Essendo tale termine successivo al 30 giugno 2021, l’investimento ricade nella disciplina della legge di Bilancio per il 2021 ( legge 178/ 2020), che riconosce il beneficio del credito d’imposta pari al 50% del valore agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Tale soluzione è confermata dalla risposta 107/ 2022 dell’agenzia delle Entrate, quando specifica che, « in merito al momento di “effettuazione” dell’investimento, è stato chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir ( Dpr 917/ 1986, ndr), secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione... ( cfr., sul punto, la circolare n. 4/ E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall’agenzia delle Entrate e dal ministero dello Sviluppo economico in merito alla disciplina dell’iper ammortamento, i cui chiarimenti, in quanto compatibili, risultano estendibili anche alla nuova disciplina del credito d’imposta) » .
Si precisa, infine, che ai fini dell’utilizzabilità del credito d’imposta – a norma dell’articolo 1, comma 1059, della legge 178/ 2020 – la decorrenza si ha dalla data di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055, oppure a decorrere dalla data di avvenuta interconnessione per gli investimenti di cui ai commi da 1056 a 1058– ter.