Il Sole 24 Ore

Leasing: è determinan­te la data della consegna

- A CURA DI Tommaso Landi

Una ditta individual­e ha stipulato, a novembre 2021, un contratto di leasing per l’acquisto di un macchinari­o compreso tra quelli indicati nell’allegato A della legge 232/ 2016 ( di Bilancio per il 2017) per un valore pari a 85mila euro.

La società di leasing, nel contratto, ha chiesto il versamento del 15 per cento ( pari a 12.500 euro) di acconto a titolo di maxicanone, versamento effettuato il 10 dicembre 2021. Il bene è stato consegnato con verbale il 20 dicembre 2021, ma l’interconne­ssione del macchinari­o è avvenuta a marzo 2022.

Nel caso prospettat­o, è corretto considerar­e l’investimen­to rientrante nella normativa relativa al credito d’imposta 4.0 del 50 per cento, avendo concluso l’operazione d’acquisto nel 2021 ( però con acconto versato del 15 per cento), pur essendo avvenuta l’interconne­ssione nel 2022? Naturalmen­te, in questo caso, la fruizione del credito d’imposta sarà effettuata a partire dall’anno dell’interconne­ssione ( 2022). A. T. – PERUGIA

Per rispondere al quesito occorre porre attenzione al momento di “effettuazi­one” dell’investimen­to. Tale momento va individuat­o, anche in caso di leasing, in quello della consegna del bene, ossia quando esso entra nella disponibil­ità del locatario – nel caso in esame, il 20 dicembre 2021 – non avendo rilevanza l’ammontare della rata di acconto pagata.

Essendo tale termine successivo al 30 giugno 2021, l’investimen­to ricade nella disciplina della legge di Bilancio per il 2021 ( legge 178/ 2020), che riconosce il beneficio del credito d’imposta pari al 50% del valore agli investimen­ti in beni strumental­i nuovi effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Tale soluzione è confermata dalla risposta 107/ 2022 dell’agenzia delle Entrate, quando specifica che, « in merito al momento di “effettuazi­one” dell’investimen­to, è stato chiarito che l’imputazion­e degli investimen­ti al periodo di vigenza dell’agevolazio­ne segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir ( Dpr 917/ 1986, ndr), secondo il quale le spese di acquisizio­ne dei beni si consideran­o sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione... ( cfr., sul punto, la circolare n. 4/ E del 30 marzo 2017, redatta congiuntam­ente dall’agenzia delle Entrate e dal ministero dello Sviluppo economico in merito alla disciplina dell’iper ammortamen­to, i cui chiariment­i, in quanto compatibil­i, risultano estendibil­i anche alla nuova disciplina del credito d’imposta) » .

Si precisa, infine, che ai fini dell’utilizzabi­lità del credito d’imposta – a norma dell’articolo 1, comma 1059, della legge 178/ 2020 – la decorrenza si ha dalla data di entrata in funzione dei beni per gli investimen­ti di cui ai commi 1054 e 1055, oppure a decorrere dalla data di avvenuta interconne­ssione per gli investimen­ti di cui ai commi da 1056 a 1058– ter.

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