Il Sole 24 Ore

Aiuti di Stato: superati i criteri temporali del Dm 11.12.2021

-

Il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze dell’ 11 dicembre 2021 ( riguardant­e la comunicazi­one da effettuare all’agenzia delle Entrate per la verifica del rispetto dei limiti comunitari in materia di aiuti di Stato) sottolinea che, per individuar­e il massimale applicabil­e ( 800mila euro dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e 1.800.000 euro, importo da considerar­e guardando all’intero periodo di applicazio­ne del quadro temporaneo, dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), si deve considerar­e la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizio­ne del beneficiar­io; si veda la decisione C ( 2021) 7521, paragrafo 95. A seguito della sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, il Dl 4/ 2022 ( decreto Sostegni– ter), con l’articolo 27, modifica l’articolo 54 del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio); al comma 1, le parole « fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un importo complessiv­o che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa » .

Dato che si parla di « qualsiasi momento » , viene meno l’individuaz­ione dei periodi di cui al citato decreto del ministero dell’Economia e delle finanze?

R. D. - BARI

In base all’articolo 54 del Dl 34/ 2020, modificato dall’articolo 27, comma 1, del Dl 4/ 2022, le Regioni, le Province autonome ( anche promuovend­o azioni di coordiname­nto in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), gli altri enti territoria­li, nonché le Camere di commercio, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, a norma della sezione 3.1 della comunicazi­one della Commission­e europea C ( 2020) 1863 final – « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID– 19 » , nei limiti e alle condizioni stabilite dalla norma, fino a un importo complessiv­o che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa, fatti salvi i diversi limiti per determinat­e tipologie di imprese. Inoltre, con l’articolo 20 del Dl 228/ 2021 ( decreto Milleproro­ghe), è stato prorogato al 30 giugno 2022 il regime straordina­rio di aiuti di Stato, consentend­o allo stesso tempo che gli strumenti rimborsabi­li adottati per la fruizione delle misure possano essere oggetto di conversion­e in altre forme entro il 30 giugno 2023.

Sulla scorta di queste consideraz­ioni, si ritengono superate le disposizio­ni contenute nel Dm 11 dicembre 2021 del ministero dell’Economia e delle finanze, con la conseguenz­a che il termine precedente­mente considerat­o non riveste più rilevanza ai fini della determinaz­ione dell’importo massimale dell’aiuto.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy