Aiuti di Stato: superati i criteri temporali del Dm 11.12.2021
Il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze dell’ 11 dicembre 2021 ( riguardante la comunicazione da effettuare all’agenzia delle Entrate per la verifica del rispetto dei limiti comunitari in materia di aiuti di Stato) sottolinea che, per individuare il massimale applicabile ( 800mila euro dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e 1.800.000 euro, importo da considerare guardando all’intero periodo di applicazione del quadro temporaneo, dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), si deve considerare la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario; si veda la decisione C ( 2021) 7521, paragrafo 95. A seguito della sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, il Dl 4/ 2022 ( decreto Sostegni– ter), con l’articolo 27, modifica l’articolo 54 del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio); al comma 1, le parole « fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa » .
Dato che si parla di « qualsiasi momento » , viene meno l’individuazione dei periodi di cui al citato decreto del ministero dell’Economia e delle finanze?
R. D. - BARI
In base all’articolo 54 del Dl 34/ 2020, modificato dall’articolo 27, comma 1, del Dl 4/ 2022, le Regioni, le Province autonome ( anche promuovendo azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), gli altri enti territoriali, nonché le Camere di commercio, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, a norma della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C ( 2020) 1863 final – « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID– 19 » , nei limiti e alle condizioni stabilite dalla norma, fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa, fatti salvi i diversi limiti per determinate tipologie di imprese. Inoltre, con l’articolo 20 del Dl 228/ 2021 ( decreto Milleproroghe), è stato prorogato al 30 giugno 2022 il regime straordinario di aiuti di Stato, consentendo allo stesso tempo che gli strumenti rimborsabili adottati per la fruizione delle misure possano essere oggetto di conversione in altre forme entro il 30 giugno 2023.
Sulla scorta di queste considerazioni, si ritengono superate le disposizioni contenute nel Dm 11 dicembre 2021 del ministero dell’Economia e delle finanze, con la conseguenza che il termine precedentemente considerato non riveste più rilevanza ai fini della determinazione dell’importo massimale dell’aiuto.