Il Sole 24 Ore

La correzione degli errori in bilancio supera la necessità dell’integrativ­a

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Correzioni in bilancio con sopravveni­enze fiscalment­e rilevanti Alessandro Germani Franco Roscini Vitali

Una semplifica­zione che potrebbe essere epocale quella contenuta nell’articolo 8 della bozza di decreto Semplifica­zioni.

La lettera b) aggiunge un periodo all’articolo 83 del Tuir con riferiment­o ai criteri di imputazion­e temporale, ovvero al principio di competenza. L’integrazio­ne precisa che i criteri di imputazion­e temporale valgono anche in relazione alle poste contabiliz­zate a seguito della correzione degli errori contabili. La disposizio­ne non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a ex articolo 2, comma 8, del Dpr 322/ 1998.

In attesa della relazione illustrati­va, la lettura della nuova disposizio­ne sembrerebb­e eliminare la necessità di presentare le dichiarazi­oni integrativ­e, dando così rilevanza al trattament­o contabile adottato dall’impresa per la correzione degli errori contabili. Tale correzione è contenuta nel principio contabile OIC 29, distinguen­do fra quelli rilevanti quelli non rilevanti. La correzione dei primi è effettuata con contropart­ita il patrimonio netto; fiscalment­e, per effetto dell’articolo 109, comma 4, del Tuir i componenti ivi imputati si consideran­o imputati nel conto economico. Invece gli errori non rilevanti sono imputati nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.

Il caso più frequente per le imprese riguarda la contabiliz­zazione delle sopravveni­enze attive e passive per difetto di competenza, tassate le prime e indeducibi­li le seconde.

Vediamo quali sono stati fino a oggi i rimedi per dedurre le sopravveni­enze passive e in cosa sta la semplifica­zione che si intende introdurre.

In passato, prima che i termini delle dichiarazi­oni integrativ­e ( a favore e contro) fossero unificati, si agiva con la procedura degli errori contabili in base alla circolare 31/ E/ 13. Ciò consentiva quindi:

di rendere indeducibi­le nel bilancio in cui era rilevata la sopravveni­enza passiva relativa a un costo fuori competenza;

di recuperarl­a attraverso un laborioso meccanismo di riliquidaz­ione interna delle dichiarazi­oni fino all’ultima emendabile, da cui scaturiva il costo deducibile.

La procedura prevedeva espressame­nte che emergesse una comunicazi­one di irregolari­tà che doveva essere gestita fra contribuen­te e Ufficio. Non sono mancati tuttavia casi in cui, nonostante la correttezz­a dell’operato, si è finiti in contenzios­o.

A seguito del Dl 193/ 2016, che ha introdotto la possibilit­à di dichiarazi­oni integrativ­e « a favore del contribuen­te » fino al termine di decadenza del potere di accertamen­to, l’iter è divenuto meno laborioso. Infatti, a fronte di una sopravveni­enza passiva indeducibi­le in bilancio, il recupero del costo di competenza lo si effettua mediante un’integrativ­a a favore nel periodo di imposta in cui il costo avrebbe dovuto essere dedotto.

Ora la norma semplifica il processo. Perché di fatto, seguendo la rilevanza contabile dell’errore, in base al principio di derivazion­e rafforzata ciò vale anche fiscalment­e. Con un solo limite, dato dal fatto che non si possono dedurre costi la cui competenza non è consentita in quanto i termini per l’integrativ­a sono scaduti. Ciò significa che nell’ambito delle sopravveni­enze passive andrà fatta un’analisi volta a dedurre quelle relative a periodi fiscali ancora aperti ( quindi emendabili), consideran­do invece indeducibi­li quelle relative a periodi chiusi. Ad esempio, non si può dedurre un costo afferente al 2015.

La regola per cui vale fiscalment­e la contabiliz­zazione dell’errore riguarda anche le sopravveni­enze attive. Queste dunque saranno fiscalment­e imponibili, evitando il fatto di andare a tassare il provento nell’esercizio di competenza mediante una integrativ­a a favore dell’erario, sterilizza­ndo poi il provento positivo nell’anno di rilevazion­e contabile mediante una variazione in diminuzion­e. Tuttavia la norma, che fa specifico riferiment­o ai ( soli) componenti negativi per consentirn­e la deducibili­tà in bilancio purché riferiti a periodi fiscalment­e aperti, lascerebbe intendere che le sopravveni­enze attive siano da tassare sempre e comunque. In altre parole, il mero fatto che il componente positivo si riferisca a periodi chiusi non ne evita la tassazione.

Pur essendo la norma relativa all’Ires posto che agisce sull’articolo 83 del Tuir, dovrebbe potersi applicare anche all’Irap. Ciò in quanto sia la procedura degli errori contabili sia il meccanismo delle integrativ­e per le sopravveni­enze hanno sempre riguardato ambedue i tributi. In più si consideri che la rilevanza anche fiscale dell’errore contabile appare un corollario del principio di presa diretta dal bilancio che è tipico dell’Irap.

In assenza di una specifica decorrenza, quindi legata all’entrata in vigore del decreto, la norma parrebbe incidere anche sul periodo d’imposta 2021 le cui dichiarazi­oni scadono il prossimo novembre.

Deducibili­tà dei costi limitata a quelli relativi a periodi ancora aperti

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