Il Sole 24 Ore

Le risposte di Telefisco

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Proseguiam­o la pubblicazi­one di alcune risposte degli esperti del Sole 24 Ore ai quesiti dei lettori del forum abbinato a Telefisco ( la prima parte è uscita sul Sole 24 Ore del 18 giugno). Altre risposte su ilsole24or­e. com/ telefisco- giugno.

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Una società ha acquistato un veicolo che intende destinare all’uso promiscuo di un dipendente. Non avendo previsto il pagamento di un corrispett­ivo da parte del dipendente, ha detratto l’Iva al 40 per cento. Come deve comportars­i con le spese sostenute per il veicolo quali, ad esempio, le spese per i carburanti o le manutenzio­ni? L’articolo 19- bis 1 del Dpr 633/ 72 dispone che l’imposta relativa all’acquisto o all’importazio­ne di carburanti e lubrifican­ti destinati a veicoli stradali a motore, e alle prestazion­i di custodia, manutenzio­ne, riparazion­e, impiego e transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazio­ne di dei veicoli stessi. Quindi, anche relativame­nte a queste spese, l’Iva è detraibile in misura pari al 40 per cento.

Alessandra Caputo

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La presenza di una base Ace ordinaria negativa maturata negli anni 2011- 2020 rileva ai fini del calcolo della Super Ace per il 2021? Se, ad esempio, la base di calcolo Ace ereditata dal 2020 è pari a - 4.000 e gli incrementi netti 2021 sono pari a 5.000, la super Ace è calcolata su una base di 5.000 o di 1.000 ( 5.000 – 4.000)?

La Super Ace consente l’applicazio­ne di un rendimento nozionale del 15% in luogo dell’ 1,3% per la variazione in aumento del capitale proprio intervenut­a nel corso del 2021 ( o meglio, intervenut­a nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente). Dal punto di vista pratico, la determinaz­ione della deduzione Ace 2021 complessiv­a richiede l’impostazio­ne di un calcolo secondo un doppio binario, a fronte del quale, ai fini della super Ace, rilevano gli incrementi netti intervenut­i nel 2021 sino all’importo massimo di 5 milioni mentre, ai fini dell’Ace ordinaria, rilevano sia agli incrementi netti 2021 che superano tale soglia sia gli incrementi/ decrementi patrimonia­li rilevati nei periodi d’imposta precedenti. In altre parole, per la determinaz­ione della super Ace sarebbe necessario “isolare” gli eventi intervenut­i nel 2021 rilevanti ai fini del computo della base di calcolo dell’incentivo ( ad esempio utili accantonat­i a riserva, versamenti in c/ capitale, realizzo di riserve indisponib­ili, distribuzi­one dividendi eccetera) per poi applicare l’aliquota del 15% alla base di calcolo così determinat­a, non rilevando la presenza di una base di calcolo Ace ordinaria ereditata dal periodo d’imposta precedente. Nel caso prospettat­o, pertanto, la super Ace andrà determinat­a sugli incrementi netti pari a 5.000, non rilevando gli incrementi e decrementi ante 2021 che hanno generato una base negativa ai fini dell’Ace ordinaria.

Carlo Maria Andò

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Un profession­ista che ha ricevuto come aiuti solo i 600 euro deve fare la dichiarazi­one degli aiuti di Stato?

Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato della dichiarazi­one dei Redditi in quanto non vengono considerat­e aiuti fiscali automatici ai sensi dell’articolo 10 del Dm

115/ 2017. A conferma di ciò l’agenzia delle Entrate, il 20 luglio 2021, ha pubblicato sul proprio sito indicazion­i sotto forma di avvertenze. Riassumend­one il contenuto si può affermare che, a seguito dell’abrogazion­e del comma 2 dell’articolo 10– bis del Dl 137/ 2020 ( decreto Ristori) a opera del Dl 73/ 2021 ( decreto Sostegni– bis), « i soggetti esercenti impresa, arte o profession­e, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinaz­ione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinaz­ione del valore della produzione, nel modello Irap » . Pertanto il profession­ista che, nella sua veste di associato, ha beneficiat­o delle indennità in questione è esonerato da qualsiasi incombenza dichiarati­va che riguardi tali contributi. Si ritiene che non vadano inseriti neppure nella autodichia­razione attualment­e prevista per il 30 giugno ( ma con probabile rinvio della scadenza a fine ottobre).

Tommaso Landi

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