Il Sole 24 Ore

Meglio comunicare all’ultimo la scelta di compensare in F24

- Giorgio Gavelli

L’aggiorname­nto della guida all’utilizzo della piattaform­a cessione crediti, diffuso dall’agenzia delle Entrate, allinea le precedenti istruzioni al comma 1quater dell’articolo 121 del Dl 34/ 2020 e alle disposizio­ni del provvedime­nto direttoria­le 10 giugno 2022.

La prima norma dispone il divieto di cessione parziale dei crediti tracciabil­i emergenti dalle comunicazi­oni di opzione di prima cessione o di sconto in fattura inviate a partire dal 1° maggio 2022 ( si veda l’altro articolo in pagina), mentre le seconde hanno modificato i modelli di comunicazi­one delle opzioni, stabilendo innovativa­mente che ( con la medesima decorrenza) fornitori e cessionari sono tenuti a comunicare preventiva­mente tramite la piattaform­a cessione crediti la scelta irrevocabi­le di fruizione in compensazi­one, con riferiment­o a ciascuna rata annuale ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 14 giugno).

Il manuale ora afferma che, ai fini dell’utilizzo in compensazi­one tramite modello F24 dell’importo delle singole rate in cui è suddiviso il credito, il cessionari­o, dopo aver accettato i crediti, deve anche comunicare la scelta irrevocabi­le per la fruizione in compensazi­one, attraverso la funzione descritta nella guida. Ciò in quanto i crediti tracciabil­i non sono cedibili parzialmen­te e dunque l’utilizzo in compensazi­one è alternativ­o alla cessione per l’importo dell’intera rata annuale in cui il credito viene suddiviso dalla piattaform­a.

Dopo la comunicazi­one della scelta per la compensazi­one, i crediti non saranno più cedibili e verranno caricati nel cassetto fiscale del cessionari­o, ai fini dell’utilizzo tramite modello F24, andando a costituire il plafond compensabi­le del cessionari­o stesso. Poiché la scelta per la compensazi­one delle singole rate è irrevocabi­le ( ossia, non si potrà più cedere a terzi il relativo importo), la guida raccomanda la massima attenzione e la procedura fa comparire un apposito “warning” prima di confermare definitiva­mente la scelta.

Di grande interesse sono le consideraz­ioni contenute al paragrafo 3.3. del manuale in merito ai tempi per l’effettuazi­one della scelta. L’opzione per la compensazi­one può essere comunicata in qualsiasi momento, anche lo stesso giorno dell’utilizzo del credito ( ma sempre prima dell’invio del modello F24), fermi restando i termini di utilizzo di ciascuna rata annuale ( dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferiment­o della rata stessa).

Non è consigliab­ile, quindi, comunicare l’opzione per la compensazi­one con eccessivo anticipo rispetto al momento in cui dovrà essere inviato il modello F24 che contiene il credito compensato, perché non è possibile cambiare idea. La guida ricorda che la fruizione delle rate in compensazi­one può anche avvenire in più soluzioni, ossia tramite distinti modelli F24 presentati anche in momenti diversi.

Diversamen­te, gli importi dei crediti “non tracciabil­i” ( ossia quelli comunicati alle Entrate sino al 30 aprile 2022), dopo l’accettazio­ne sono caricati interament­e sui plafond intestati ai cessionari, e poi di volta in volta decurtati degli importi ceduti o utilizzati in compensazi­one. Per le rate di questi ultimi crediti, la cessione e la fruizione in compensazi­one possono anche combinarsi e dunque essere parziali.

La situazione sintetica dei plafond dei crediti compensabi­li (“tracciabil­i” e “non tracciabil­i”, senza distinzion­e), in termini di crediti lordi compensabi­li, crediti fruiti e crediti residui compensabi­li, può essere consultata tramite il cassetto fiscale, alla voce « Crediti Iva/ Agevolazio­ni utilizzabi­li » .

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