Il Sole 24 Ore

Nuovi codici identifica­tivi: trenta cifre per garantire la tracciabil­ità dei crediti

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Trenta cifre che consentira­nno di risalire, in maniera rapida, alla detrazione, al suo titolare e alla rata annuale che compone il credito. E che seguiranno, passo dopo passo, tutta la vita del bonus, fino alla compensazi­one in F24. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata del manuale per l’utilizzo della piattaform­a di cessione dei crediti, che tiene conto degli ultimi interventi normativi e di prassi.

Al suo interno ci sono informazio­ni operative su tutte le procedure in materia di trasferime­nto dei bonus. A partire proprio dalle modalità di funzioname­nto del nuovo codice identifica­tivo unico, che ha esordito per le opzioni di cessione e sconto in fattura comunicate dal 1° maggio scorso.

« La tracciabil­ità del credito - spiega il documento - implica che in qualsiasi momento debba essere possibile ricostruir­ne i movimenti e risalire alla detrazione dalla quale ha avuto origine il credito stesso » . Dopo la comunicazi­one dell’opzione, al momento del primo caricament­o sulla piattaform­a delle rate annuali in cui è suddivisa la detrazione, a ciascuna di esse è attribuito un codice identifica­tivo univoco.

Questo codice è composto da 30 cifre: ci sono il protocollo ( 17 caratteri) e il progressiv­o ( sette caratteri) della comunicazi­one dell’opzione ( prima cessione o sconto) da cui deriva il credito; altri sei caratteri serviranno, con un ulteriore progressiv­o, a distinguer­e, all’interno di ciascuna comunicazi­one, le varie rate e i relativi titolari originari della detrazione.

A migliorare la tracciabil­ità dei bonus, c’è il fatto che ciascuna rata annuale in cui è stata suddivisa la detrazione, per effetto del divieto di cessione parziale, deve essere ceduta distintame­nte e per intero. Per ogni rata, le cessioni successive alla prima conservera­nno il codice identifica­tivo univoco. Ancora, nei diversi passaggi le singole rate dei crediti tracciabil­i non verranno mai raggruppat­e, ma saranno sempre visualizza­te distintame­nte.

Ad esempio, nel caso di una comunicazi­one dell’opzione per lo sconto in fattura, inviata all’agenzia delle Entrate a maggio 2022, relativa a una spesa di 1.000 euro sostenuta nel 2022, che dà diritto a una detrazione del 110%, sulla piattaform­a saranno caricate quattro rate da 275 euro ( dal 2023 al 2026). La prima parte del codice sarà identica per le quattro rate, mentre la seconda identifich­erà la singola rata.

Il codice identifica­tivo univoco, attribuito in occasione del primo caricament­o, seguirà allora il percorso del credito e consentirà di conoscere in maniera immediata molte informazio­ni sul bonus. A differenza dei crediti non tracciabil­i, in caso di cessione dei crediti tracciabil­i non sarà possibile trasferire una parte della rata e dunque non sarà possibile specificar­e l’importo del credito ceduto, che per definizion­e coincide con l’importo della rata stessa.

Questi crediti seguono, per il resto, le regole ordinarie in caso di cessione. Mentre, per l’utilizzo in compensazi­one tramite modello F24, il cessionari­o, dopo aver accettato i crediti, deve anche comunicare la scelta irrevocabi­le per la fruizione in compensazi­one ( si veda sul punto l’altro articolo in pagina).

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