Il Sole 24 Ore

Ferie indennizza­te con dimissioni post parto

- a cura di Matteo Prioschi

Se una lavoratric­e del comparto pubblico si dimette al termine del congedo obbligator­io di maternità, ha diritto all’indennità sostitutiv­a delle ferie non godute. In base all’articolo 5, comma 8, del decreto legge 95/ 2012, è vietato “monetizzar­e” le ferie in caso di mancata fruizione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per scelta del lavoratore. L’articolo 7, comma 2, della direttiva Ce 2003/ 88, come interpreta­to dalla Corte di giustizia dell’Unione europea osta a una norma nazionale che non prevede una indennità finanziari­a per il lavoratore che non abbia potuto fruire delle ferie annuali prima della cessazione ad esempio per malattia. La Cassazione osserva che nel caso specifico « va valorizzat­a, in relazione al periodo precedente le dimissioni, l’impossibil­ità per il datore di concedere le ferie, ma soprattutt­o per la lavoratric­e di fruirne, essendo in astensione obbligator­ia per maternità » . Quindi « va riconosciu­to il diritto all’indennità sostitutiv­a delle ferie anche nel caso di specie, in cui l’impossibil­ità di fruizione delle stesse è stata determinat­a dal versare la lavoratric­e nella situazione che ( pre e post parto) impone l’astensione obbligator­ia dal lavoro » .

Corte di cassazione, ordinanza 19330/ 2022, depositata il 15 giugno

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