Ferie indennizzate con dimissioni post parto
Se una lavoratrice del comparto pubblico si dimette al termine del congedo obbligatorio di maternità, ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute. In base all’articolo 5, comma 8, del decreto legge 95/ 2012, è vietato “monetizzare” le ferie in caso di mancata fruizione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per scelta del lavoratore. L’articolo 7, comma 2, della direttiva Ce 2003/ 88, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea osta a una norma nazionale che non prevede una indennità finanziaria per il lavoratore che non abbia potuto fruire delle ferie annuali prima della cessazione ad esempio per malattia. La Cassazione osserva che nel caso specifico « va valorizzata, in relazione al periodo precedente le dimissioni, l’impossibilità per il datore di concedere le ferie, ma soprattutto per la lavoratrice di fruirne, essendo in astensione obbligatoria per maternità » . Quindi « va riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie anche nel caso di specie, in cui l’impossibilità di fruizione delle stesse è stata determinata dal versare la lavoratrice nella situazione che ( pre e post parto) impone l’astensione obbligatoria dal lavoro » .
Corte di cassazione, ordinanza 19330/ 2022, depositata il 15 giugno